Sentenza n. 974/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 41 del 16.7.2021, prot. n. 0012281, del Comune di Campi Salentina, Settore 4 - Tecnico, Sviluppo Locale e Gestione del Territorio, a firma del Responsabile del Settore, avente ad oggetto “Ordinanza dirigenziale per la ingiunzione alla demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. 380/01, presso l'immobile sito in via olmo”, notificata in data 22.7.2021; - di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché successivo al provvedimento censurato, e, in particolare, ove occorra, del Verbale del Comando di Polizia Locale del Comune di Campi Salentina prot. n. 08575/2021 del 19.5.2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 4.2.2022: - dell'ordinanza n. 74/1.12.2021 del Comune di Campi Salentina, Settore 4 - Tecnico, Sviluppo Locale e Gestione del Territorio, a firma del Responsabile del Settore, avente ad oggetto “Accertamento inottemperanza all'ordinanza n. 41 del 16.07.2021 prot. 12268 di demolizione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2021. Ingiunzione al pagamento sanzione amministrativa pecuniaria”; - di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché successivo al provvedimento censurato, e, in particolare, ove occorra: - del rapporto del Comando di Polizia Locale del Comune di Campi Salentina prot. n. 20361 del 19.11.2021; - della nota prot. n. 0021214 del 2.12.2021 del Comune di Campi Salentina, Settore Tecnico, Sviluppo Locale e Gestione del Territorio, a firma del Responsabile del Settore, avente ad oggetto “Ordinanza n. 41 del 16.07.2021 prot. 12268. Comunicazione”; - nonché, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e successiva ordinanza di accertamento dell'inottemperanza con ingiunzione al pagamento di una sanzione pecuniaria; impugnata anche la nota relativa al frazionamento del bene ai fini della futura acquisizione al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 41 del 16 luglio 2021, con cui era stata ingiunta la demolizione di un articolato complesso di opere realizzate in assenza di permesso di costruire: un piano ammezzato, un'unità abitativa, una veranda, un salone, depositi, piscina, strutture frangisole e recinzioni. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione per la mancata previa definizione di tre istanze di condono edilizio, l'erronea o incompleta descrizione delle opere, la necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione per il tempo trascorso, la formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono, la compatibilità urbanistica delle opere con il contesto circostante, la natura pertinenziale e precaria degli interventi e l'assoggettabilità degli stessi a SCIA. Ha inoltre contestato la necessità del permesso di costruire per le recinzioni. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza n. 74 del 1° dicembre 2021, recante accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e ingiunzione al pagamento di € 20.000, nonché la nota del 2 dicembre 2021 relativa al frazionamento delle particelle ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale. In relazione a tali atti ha dedotto la violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 78-87 e 180 N.T.A. del P.U.G., dell'art. 34 d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e motivazione, l'erroneità dei presupposti e l'illegittimità derivata, sostenendo di avere presentato un'istanza per l'applicazione della sanzione alternativa alla demolizione in ragione del rischio per la stabilità dell'edificio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la sanzione demolitoria, qualificando le opere come interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del necessario permesso di costruire; in tale situazione la demolizione costituisce attività vincolata e dovuta. La pendenza delle tre istanze di condono non è stata considerata viziante, perché il ricorrente non ha provato che esse riguardassero proprio le opere oggetto dell'ordinanza. La relazione tecnica prodotta si limitava a descrivere la successione dei titoli edilizi, senza fornire elementi univoci; inoltre, l'ordinanza aveva espressamente precisato, senza puntuale contestazione, che le istanze riguardavano manufatti ulteriori e distinti. Il giudice ha escluso la natura pertinenziale delle opere, poiché, per dimensioni e funzione, esse introducevano nuove volumetrie stabilmente insediabili e autonomamente utilizzabili anche a fini abitativi. Ha ritenuto abusiva anche la recinzione, in quanto dimensioni e struttura determinavano un significativo impatto urbanistico, non ricadendo nell'ipotesi di recinzione di modesto impatto eseguibile senza titolo. Quanto alla nota del 2 dicembre 2021, il TAR l'ha qualificata come atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, diretto al frazionamento del bene in vista della futura acquisizione al patrimonio comunale; essa non impediva all'amministrazione di esaminare la distinta istanza di fiscalizzazione presentata il 14 gennaio 2022. La questione relativa alla fiscalizzazione apparteneva pertanto a un autonomo procedimento e non giustificava il rinvio della causa. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ingiunzione alla demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo; acquisizione gratuita in caso di inottemperanza
La demolizione è una sanzione vincolata e dovuta per interventi qualificabili come nuova costruzione realizzati in assenza del permesso di costruire; l'accertamento dell'inottemperanza può precedere l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
art. 34 d.P.R. 380/2001
sanzione alternativa rispetto a quella demolitivo-restitutoria
La presentazione di un'istanza di fiscalizzazione avvia una vicenda amministrativa autonoma e distinta, che non incide automaticamente sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione né sull'atto endoprocedimentale relativo al frazionamento del bene.
artt. 7 ss. l. 241/1990
La censura relativa alla partecipazione procedimentale non ha condotto all'annullamento dell'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- La sanzione demolitoria prevista per opere qualificabili come nuove costruzioni, realizzate in assenza del permesso di costruire, costituisce attività vincolata e dovuta; non è quindi necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e affidamento del privato fondata sul mero decorso del tempo, nei limiti in cui la fattispecie sia accertata come abusiva.
- La pendenza di istanze di condono edilizio non rende di per sé illegittima un'ordinanza di demolizione: il privato deve dimostrare che le domande di sanatoria riguardino precisamente le opere oggetto dell'ordine demolitorio. Se l'amministrazione indica motivatamente che le istanze concernono manufatti diversi, tale indicazione deve essere puntualmente contestata e supportata da prova contraria.
- La qualifica di pertinenza urbanistica presuppone un'opera di modesta entità, accessoria e coessenziale rispetto al manufatto principale, priva di autonoma utilizzabilità economica; non può essere riconosciuta a interventi che, per dimensioni e funzione, introducano nuove volumetrie autonomamente sfruttabili, anche a fini abitativi.
- Una recinzione è eseguibile senza previo titolo edilizio soltanto quando, per materiali, dimensioni e caratteristiche, non determini un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica o funzionale; una recinzione di rilevante dimensione e struttura, con significativo impatto urbanistico, richiede invece il titolo edilizio.
- L'atto con cui l'amministrazione dispone il frazionamento del bene in vista della futura acquisizione al patrimonio comunale è un atto endoprocedimentale e non autonomamente lesivo; la successiva istanza di fiscalizzazione avvia un procedimento distinto, che deve essere definito dall'amministrazione senza imporre necessariamente la sospensione del giudizio sull'ordinanza demolitoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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