Sentenza n. 35/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento 1 - in via autonoma - del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo, appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di intensività e quindi in ragione di un monte ore complessivo non inferiore alle 20 ore a settimana, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di rivalutazione ed elaborazione di un progetto di trattamento integrato del -OMISSIS- e del 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna; 2 - in via autonoma e comunque in via subordinata alla domanda sub 1) - per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di estensività e quindi in ragione di 4 ore a settimana di prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), 1 ora a settimana di prestazioni logopediche, 1 ora a settimana di psico-motricità, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di valutazione e autorizzazione dell’intervento privato in essere formulate in data -OMISSIS- e 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna; 3 - per l’effetto di quanto statuito sulle domande sub 1) e/o sub 2) e comunque anche in via autonoma - per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dei ricorrenti, in proprio e nella indicata qualità, anche a titolo di risarcimento del danno, al rimborso delle spese sostenute privatamente per l’esecuzione di interventi psico-educativi ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis) in favore della minore -OMISSIS-, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla messa in lista d’attesa del 12.01.2023 (ovvero, in via subordinata, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla rivalutazione funzionale del 26.02.2025 o dalla prima prestazione successiva all’istanza del -OMISSIS-) e fino all’ultima prestazione precedente la effettiva presa in carico dell’Amministrazione resistente, per un importo complessivo non inferiore ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia; 4 - per l’effetto di quanto statuito sulla domanda sub 3) - per la condanna dell’Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro pari ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, anche in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia; 5- in ogni caso - per l’annullamento, ove occorrer possa, di ogni atto e/o provvedimento amministrativo - anche regolamentare, interlocutorio e istruttorio -presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio- e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data -OMISSIS-, ivi espressamente compresi la nota prot. 7-OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del -OMISSIS- denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL TO4, sede di Settimo Torinese e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio- e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data -OMISSIS-, ivi espressamente compresi la nota prot. 7-OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del -OMISSIS- denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL TO4, sede di Settimo Torinese e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell'amministrazione sulle istanze relative all'attivazione e all'erogazione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo per una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, nonché il mancato rimborso delle prestazioni private sostenute
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, in via principale e subordinata, l'accertamento del diritto della minore a fruire di un trattamento integrato appropriato e conforme alle linee guida sul disturbo dello spettro autistico, comprendente prestazioni psico-educative secondo l'approccio ABA, prestazioni logopediche e psicomotorie, con intensità rispettivamente intensiva o estensiva. Hanno dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulle istanze di rivalutazione, elaborazione del progetto terapeutico, valutazione e autorizzazione degli interventi privati. Hanno inoltre domandato il rimborso o il risarcimento delle spese sostenute privatamente, quantificate in almeno euro 8.819,50, nonché l'annullamento degli atti eventualmente adottati dall'amministrazione in relazione alle istanze.
La decisione
Nel corso del giudizio, il 23 dicembre 2025, l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso sull'istanza relativa all'attivazione e all'erogazione del trattamento integrato intensivo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza facesse venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio, indipendentemente dal fatto che il provvedimento fosse pienamente satisfattivo: l'adozione di una determinazione espressa ha infatti definito la posizione dell'amministrazione, sia favorevolmente per i trattamenti attivati sia sfavorevolmente per gli aspetti ritenuti non soddisfatti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il principio di causalità, poiché il provvedimento espresso è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
L'adozione nel corso del giudizio di un provvedimento espresso sull'istanza oggetto del ricorso avverso il silenzio determina il venir meno dell'interesse alla pronuncia sul silenzio, anche quando il provvedimento non sia integralmente satisfattivo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica ulteriore applicazione motivata nella decisione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull'istanza dell'interessato fa venir meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se il provvedimento non soddisfa integralmente la pretesa sostanziale, poiché l'amministrazione ha comunque manifestato espressamente la propria volontà.
- Quando il provvedimento espresso viene adottato dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del principio di causalità, anche se il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →