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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32785/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando il difetto del requisito soggettivo di legittimazione richiesto per il ricorso in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 2 aprile 2025, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino il 12 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2024. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di difensore iscritto nell'albo speciale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La Corte richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina, e un precedente specifico secondo cui è inammissibile il ricorso personale del condannato contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la revisione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, è richiamata insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.

  • art. 613 c.p.p.

    La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, senza possibilità di proposizione personale da parte dell'imputato.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato nel passaggio relativo alla questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni unite.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È richiamato nel passaggio relativo alla questione di legittimità costituzionale sulla necessità della difesa tecnica in cassazione.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato nel medesimo contesto per escludere che l'obbligo di difesa tecnica in cassazione violi il diritto di difesa convenzionale.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La previsione della difesa tecnica nel giudizio di legittimità costituisce un requisito soggettivo di ammissibilità dell'impugnazione e la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
  • La richiesta di rappresentanza tecnica per l'esercizio del ricorso per cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina, di per sé, una compressione illegittima delle facoltà difensive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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