Cassazione Civile, Ordinanza n. 21010/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2005 notificato a una contribuente in proprio e quale ex responsabile di una società di diritto svizzero con stabile organizzazione, cessata e cancellata dal registro delle imprese. La CTP di Firenze aveva annullato l'atto per difetto di notifica e la CTR Toscana aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 42 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972; vizio di motivazione; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 145 e 160 c.p.c. e 58 e 60 D.P.R. 600/1973. Nelle more, però, la stessa ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio perché la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento necessario al perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dall'Ufficio e della richiesta formulata dalla stessa Agenzia, dichiarando cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il giudizio. Ha inoltre osservato che, in base alla disciplina della definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, richiamando l'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 e l'art. 46, comma 3, del processo tributario.
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. 600/1973
Richiamato come norma asseritamente violata dall'Ufficio nel ricorso per cassazione, in relazione alla validità dell'accertamento e della sua motivazione/notifica.
art. 54 D.P.R. 633/1972
Richiamato come norma asseritamente violata dall'Ufficio nel ricorso per cassazione in tema di accertamento IVA.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato per lamentare motivazione insufficiente e contraddittoria, nonché omesso esame di fatti decisivi.
art. 145 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo come norma processuale asseritamente violata in tema di notificazione.
art. 160 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo come norma processuale asseritamente violata in tema di nullità della notificazione.
art. 58 D.P.R. 600/1973
Richiamato nel quarto motivo come disciplina della notificazione degli atti tributari.
art. 60 D.P.R. 600/1973
Richiamato nel quarto motivo come disciplina della notificazione degli atti tributari.
art. 6, d.l. 119/2018
"Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
Costituisce la base della definizione agevolata che, per effetto del pagamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
"Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte vi fa riferimento per affermare che, nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 46, comma 3, processo tributario
Richiamato in conformità alla regola sulle spese nei processi estinti.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e risulta il perfezionamento della procedura mediante pagamento, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, anche se articolati in violazione di legge e vizi motivazionali.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale dettata dalla normativa sulla definizione, restando a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20975/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20976/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20980/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20981/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20982/2021 del 22/07/2021
- ordinanza_civile · 22 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20983/2021 del 22/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →