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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11367/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

Un agente aveva agito per far accertare l'illegittimità del recesso intimato dalla preponente nel rapporto di agenzia e per ottenere le indennità conseguenti alla cessazione (mancato preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica). La domanda era stata rigettata nei gradi di merito sulla base dell'accertamento che il decremento progressivo della produttività dell'agente fosse a lui imputabile per negligenza. In cassazione l'agente ha dedotto, con tre motivi, che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come inadempimento un calo di risultati non riferibile agli obblighi contrattuali effettivamente assunti; che la preponente non avesse assolto l'onere di provare l'anomalia del calo e la gravità dell'inadempimento, anche perché mancava un volume minimo convenzionale e andava comparato il risultato con quello di altri agenti; e che fosse stata illegittimamente valorizzata anche la mancata accettazione di sedi diverse, in violazione del principio di immutabilità delle ragioni del recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la decisione di merito non si fosse fondata sul solo dato del calo di produttività, ma su un accertamento concreto di condotta negligente dell'agente, desunta da più elementi fattuali (ripetuti solleciti della preponente, offerta di nuove zone, assegnazione di nuovi Comuni e mancato riscontro). Ha escluso la violazione delle norme sull'onere della prova perché il tema della comparazione con altri agenti e della significatività del calo non era stato posto nei termini rilevanti, e comunque perché il giudice di merito aveva accertato in positivo le ragioni del recesso. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'apparenza di motivazione, rilevando che la gravità dell'inadempimento era stata esaminata in relazione agli obblighi fondamentali dell'agente. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché fondato su una lettura non corrispondente alla motivazione della sentenza impugnata: il riferimento alle sedi alternative non costituiva autonoma ragione di recesso, ma solo elemento sintomatico dell'atteggiamento poco collaborativo dell'agente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la legittimità del recesso/risoluzione; la Corte non ravvisa violazione, perché il giudizio di merito è fondato su un concreto accertamento dell'inadempimento imputabile all'agente.

  • art. 1751 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rapporto di agenzia e recesso per inadempimento; la Corte afferma che il precedente sull'onere probatorio della preponente non opera nel caso concreto, poiché il calo di produttività è stato accertato come frutto di negligenza dell'agente.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; nel caso concreto la Corte esclude l'errore, perché il rigetto deriva da un positivo accertamento di fatto delle ragioni del recesso.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, rilevando che il giudice di merito ha effettivamente verificato la gravità dell'inadempimento nei limiti delle domande e delle ragioni dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c.; la Corte non ravvisa violazione, perché la decisione si fonda sulle risultanze istruttorie valutate dal giudice di merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apparenza di motivazione; la Corte ritiene la motivazione del tutto percepibile nei suoi presupposti fattuali e giuridici.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla risoluzione per giusta causa/recesso; la Corte non accoglie la censura, poiché il recesso è giustificato dall'inadempimento grave accertato in fatto.

  • art. 24 Cost.

    evocato nel richiamo al principio di vicinanza della prova, a sostegno della ripartizione dell'onere probatorio secondo la disponibilità dei mezzi di prova.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia, il recesso per inadempimento della preponente può essere sorretto da un accertamento in fatto della negligenza dell'agente, anche quando il calo di produttività sia progressivo, purché la motivazione individui specifici elementi sintomatici della scarsa collaborazione o della mancata diligenza.
  • La regola sull'onere della prova in tema di recesso dal contratto di agenzia per calo delle vendite non opera in modo automatico: presuppone che sia effettivamente controversa la significatività del calo e che il giudice debba colmare un deficit probatorio sulla sua anomalia rispetto ad altri dati comparativi.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere probatorio; non ricorre quando la decisione discende da un accertamento positivo del fatto costitutivo o giustificativo compiuto sulla base delle prove raccolte.
  • Non sussiste omessa pronuncia né motivazione apparente se il giudice di merito valuta la gravità dell'inadempimento con riferimento agli obblighi essenziali del rapporto e rende percepibili le ragioni fattuali e giuridiche della decisione.
  • In cassazione, il motivo che presuppone una lettura della sentenza impugnata non corrispondente alla sua effettiva ratio è inammissibile, specie quando attribuisce alla corte territoriale una ragione di recesso diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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