Sentenza del 30/03/2017 n. 3534 - Comm. Trib. Prov. Catania
Produzione documentale tardiva - Inammissibilità - Termine perentorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione documentale tardiva è stata dichiarata inammissibile e i documenti non possono essere valutati dal giudice. L’esito è quindi favorevole alla parte che ha contestato la tardività e sfavorevole a quella che ha depositato i documenti fuori termine.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992 per la produzione di documenti nel processo tributario. Il termine è considerato perentorio, poiché garantisce alla controparte un adeguato esercizio del diritto di difesa e il rispetto del contraddittorio. Di conseguenza, i documenti depositati oltre il termine non possono essere acquisiti o utilizzati nel giudizio.
Norme richiamate
Art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992
Il termine per la produzione documentale nel processo tributario ha carattere perentorio. Il suo mancato rispetto comporta la preclusione processuale della produzione tardiva, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti devono essere depositati entro il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992; il deposito tardivo comporta, in linea generale, l’inammissibilità della produzione.
- La perentorietà del termine impedisce al giudice di utilizzare spontaneamente i documenti tardivi, perché la controparte deve poterli esaminare e contestare tempestivamente.
- La parte che intende fondare le proprie difese su documenti deve organizzare la produzione nel rispetto delle scadenze processuali; la tardività può determinare la perdita definitiva della possibilità di utilizzare quei documenti.
- La regola è coerente con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa, richiamati anche dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 22745/2016.
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