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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 11 dicembre 2024 n. 1265.

Giustizia amministrativa202501202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 11 dicembre 2024 n. 1265, relativa all'attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 11 dicembre 2024 n. 1265, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito e non ha dato esecuzione al titolo entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine ulteriore di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il TAR ha altresì applicato, su richiesta di parte, una penalità di mora pari agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso inutile del termine dilatorio consente di procedere all'esecuzione giudiziale del titolo nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sugli importi da accreditare.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, anche quando l'amministrazione si sia costituita senza contestare nel merito l'obbligo di adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine giudiziale può individuare puntualmente le attività necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa l'emissione di un titolo o beneficio amministrativo e l'accredito delle somme dovute.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
  • Su richiesta della parte interessata, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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