Sentenza n. 326/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2617 del 2025: della sentenza n. 122/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2773/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. quanto al ricorso n. 3282 del 2025: della sentenza n. 1669/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 8052/2022 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.09.2023, notificata il 03.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro che disponevano l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente per ciascun ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulle rispettive sentenze del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare a ciascuno l'importo nominale di euro 1.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente quale contributo per la formazione. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato l'omessa ottemperanza. Il TAR ha riunito i ricorsi per identità di motivazione e dispositivo, ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per imporre al Ministero l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere al pagamento mediante accredito delle somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente la proposizione dell'azione esecutiva, nel caso concreto mediante giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese professionali, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento, quando l'inottemperanza non sia contestata dall'Amministrazione.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La riunione di ricorsi aventi identico oggetto e identiche questioni può essere disposta per esigenze di trattazione e redazione sollecita senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese per ciascun giudizio.
- La difficoltà organizzativa o operativa dell'Amministrazione nell'eseguire numerosi titoli giudiziali può incidere sulla quantificazione delle spese di lite, ma non esclude né sospende l'obbligo di ottemperare al giudicato entro il termine assegnato.
- In caso di possibile danno erariale connesso alla mancata esecuzione di titoli giudiziali da parte di un'Amministrazione, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
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