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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8847/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (genitori adottivi)

La controversia

La controversia riguarda l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della L. n. 184/1983, di una minore cittadina russa da parte della donna che ne era tutrice e del convivente di quest’ultima. La madre biologica, che aveva scontato una pena detentiva per spaccio di stupefacenti, aveva perso in precedenza l’esercizio della responsabilità genitoriale; la minore era stata affidata alla nonna paterna e poi alla tutrice. La tutrice trasferì legalmente la minore in Italia e vi risiedettero stabilmente dal 2011. Durante il procedimento di adozione la madre produsse un provvedimento del Tribunale rionale di Chertanovo del 29 novembre 2011, che la reintegrava nella responsabilità genitoriale; la Corte d’appello ha tuttavia rilevato che tale decisione non aveva disposto la cessazione della tutela, revocata solo successivamente, e che il trasferimento e la permanenza della minore in Italia non erano illeciti. Il Tribunale per i minorenni di Genova dichiarò l’adozione con sentenza n. 17/2017; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 7/2018 depositata il 19 gennaio 2018, respinse l’appello principale della madre e quello incidentale degli adottanti. La madre propose ricorso per cassazione con sei motivi. Le Sezioni Unite hanno esaminato i primi due, entrambi relativi alla giurisdizione: con il primo la ricorrente sosteneva che l’Accordo Italia-Russia del 6 novembre 2008, attribuendo allo Stato di origine la competenza a pronunciare l’adozione, si applicasse anche all’adozione in casi particolari, e contestava che la residenza abituale dovesse essere individuata in Italia al momento della domanda; con il secondo, in subordine, sosteneva che la residenza abituale dovesse essere riferita al luogo in cui la minore si sarebbe trovata in assenza di un trasferimento o trattenimento illecito e richiamava la decisione russa di reintegrazione della madre nella responsabilità genitoriale. Gli altri quattro motivi non sono stati esaminati dalle Sezioni Unite, che hanno rimesso la causa alla Prima Sezione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo e il secondo motivo e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano. Hanno escluso che l’Accordo Italia-Russia del 6 novembre 2008, concepito per l’adozione sostitutiva e legittimante, si applichi all’adozione in casi particolari ex art. 44 L. n. 184/1983, che conserva il rapporto con la famiglia d’origine. Hanno quindi applicato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961: la minore era entrata legalmente in Italia con la tutrice e vi risiedeva stabilmente, senza che fosse accertato un trattenimento illecito; il provvedimento russo non aveva posto fine alla tutela e, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte d’appello, ne aveva consentito la prosecuzione. La giurisdizione italiana era inoltre radicata al momento della domanda e non era modificata da sopravvenienze, in applicazione della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 c.p.c. La causa è stata rimessa alla Prima Sezione civile per l’esame degli altri motivi di ricorso. Non è stata disposta una decisione definitiva sugli ulteriori motivi né è indicata una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • Accordo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla collaborazione nel settore delle adozioni dei minori del 6 novembre 2008, artt. 3, 6, 8 e 11

    Pur se volta a sopperire (anche) a situazioni di abbandono, l’adozione particolare L. n. 184 del 1983, ex art. 44, non realizza quel modello di adozione piena e legittimante costitutiva di un rapporto di filiazione sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia, cui è ispirato l’Accordo pattizio in argomento.

    L’Accordo bilaterale, interpretato alla luce della sua finalità e disciplina, riguarda l’adozione piena e legittimante e non attribuisce allo Stato di origine la competenza sulle adozioni in casi particolari ex art. 44 L. n. 184/1983.

  • art. 44, lett. d), L. n. 184/1983

    L’adozione ex art. 44 L. adoz., e specificamente quella ex lett. d), che può essere richiesta anche da persona non coniugata e facendo leva sull’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura costituisce una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, all’unica condizione della “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, da intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensì come impossibilità di diritto di procedere all’affidamento preadottivo (v. Cass., Sez. Un., 8/5/2019, n. 12193).

    L’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), è uno strumento residuale volto a tutelare la continuità dei rapporti affettivi ed educativi; l’impossibilità di affidamento preadottivo richiesta dalla norma è giuridica, non necessariamente fattuale né coincidente con lo stato di abbandono.

  • art. 1 Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Come correttamente affermato dai giudici del merito, ai fini della giurisdizione trova allora nella specie applicazione l’art. 1 Conv. Aja del 5/10/1961 (ratificata con L. n. 742 del 1980), ove si fa riferimento alla “residenza abituale del minore”.

    Per le misure di protezione del minore rilevanti nella controversia, la giurisdizione si individua secondo il criterio della residenza abituale del minore previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1961.

  • art. 42 L. n. 218/1995

    Si è dai giudici di merito altresì sottolineato trovare nella specie applicazione anche la L. n. 218 del 1995, art. 42, contemplante rinvio alla Convenzione dell’Aja del 1961, nel cui ambito rientrano i provvedimenti con finalità di protezione dei minori, tra cui (anche) quelli incidenti sulla potestà/responsabilità dei genitori.

    La norma rinvia alla Convenzione dell’Aja del 1961 per i provvedimenti di protezione dei minori, inclusi quelli che incidono sulla responsabilità genitoriale.

  • art. 5 c.p.c.

    Di qui il definitivo radicamento della giurisdizione del giudice italiano anche in virtù del “principio di irrilevanza delle sopravvenienze” sul piano di fatto o di diritto agli effetti della giurisdizione (c.d. perpetuatio iurisdictionis) stabilito dall’art. 5 c.p.c.

    La giurisdizione si determina con riferimento alla situazione esistente al momento rilevante per la proposizione della domanda e non è modificata da sopravvenienze di fatto o di diritto.

Massime di principio

  • L’Accordo bilaterale Italia-Russia sulle adozioni, ispirato all’inserimento definitivo del minore in una famiglia sostitutiva e fondato sulla verifica dello stato di adottabilità nello Stato di origine, non si estende all’adozione in casi particolari ex art. 44 L. n. 184/1983, che aggiunge un rapporto di filiazione giuridica senza estinguere quello con la famiglia d’origine.
  • L’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. n. 184/1983, mira a salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa del minore; la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” è impossibilità giuridica di procedere a tale affidamento e non richiede necessariamente una situazione di abbandono.
  • Ai fini della giurisdizione sulle misure di protezione del minore cui si applica la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, rileva la residenza abituale del minore. La permanenza in Italia non è illecita quando il minore vi sia entrato legalmente con la tutrice e le autorità competenti non abbiano disposto la cessazione della tutela o il rientro.
  • In forza della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 c.p.c., una volta radicata, la giurisdizione non è alterata da successive sopravvenienze di fatto o di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAdozioneGiurisdizione internazionale
RamiFamigliaInternazionale privato
IstitutiRinvio pregiudiziale

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