Cassazione Civile, Ordinanza n. 11411/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Una società in nome collettivo aveva convenuto in giudizio la locatrice di un immobile condotto in locazione commerciale, chiedendo l'annullamento per dolo o, in subordine, la risoluzione per inadempimento del contratto, deducendo che l'immobile era stato reso inagibile da copiose fuoriuscite di liquami dovute all'intasamento della fognatura e che ciò aveva causato anche perdita di clientela; domandava restituzione dei canoni versati e risarcimento del danno. La locatrice resistette sostenendo che la società conosceva la situazione già al momento del contratto, che le infiltrazioni avevano riguardato solo una parte limitata dei locali e che la responsabilità era dei condomìni. Il Tribunale accolse solo in parte, dichiarando la risoluzione per inadempimento della locatrice e condannando la società al pagamento di canoni maturati in favore della locatrice. In appello, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l'appello principale per difetto di titolarità in capo alle socie, richiamando il principio della successione dei soci nelle posizioni della società cancellata. Con l'unico motivo di ricorso, le socie denunciarono violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che, pur non potendo più insistere sul credito della società estinta, esse erano legittimate a impugnare la parte della sentenza di primo grado che aveva accertato un debito sociale, ormai trasferitosi in capo ai soci a seguito della cancellazione della società di persone; la Corte d'appello, invece, aveva trattato unitariamente le due statuizioni (rigetto della domanda della società e accoglimento della riconvenzionale) finendo per comprimere il loro diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati: ha affermato che, dopo la cancellazione di una società di persone, i soci possono impugnare la sentenza di primo grado solo nella parte in cui essa abbia accertato un debito sociale trasferitosi in capo a loro, mentre non possono più dolersi del mancato riconoscimento di un credito della società estinta. Poiché la Corte d'appello aveva accomunato le due distinte statuizioni della sentenza di primo grado, omettendo di esaminare la censura relativa alla sola parte a loro sfavorevole e legittimamente impugnabile, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura è stata letta come denuncia di omessa pronuncia e di compressione del diritto di difesa per mancata distinzione tra statuizioni diverse della sentenza di primo grado
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, formulato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 6070/2013, Sezioni Unite
richiamata per il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio in capo ai soci nei limiti e con gli effetti indicati dalle Sezioni Unite
Massime di principio
- Dopo l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, i soci subentrano nelle posizioni giuridiche residue secondo un fenomeno successorio, ma tale successione va distinta tra diritti/beni residui e debiti sociali.
- I soci di una società estinta non conservano la legittimazione ad agire per mere pretese o crediti non ancora liquidi della società cancellata, mentre restano legittimati a impugnare la statuizione che abbia accertato un debito sociale trasferito su di loro.
- Quando una sentenza di primo grado contiene statuizioni autonome e tra loro diverse, il giudice dell'impugnazione deve esaminarle separatamente; trattarle come un unico blocco può integrare omissione di pronuncia e violazione del diritto di difesa.
- La cancellazione della società non paralizza la difesa dei soci rispetto alla parte della decisione che incide direttamente sul loro patrimonio per effetto della successione nei debiti sociali.
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