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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32101/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente reiterativo e diretto a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica, e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura era sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate in appello e mirava a ottenere una nuova lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. Viene inoltre richiamato che la motivazione della decisione impugnata era logicamente e giuridicamente congrua, avendo valorizzato la caratterizzazione dei luoghi, la titolarità dell'autoparco, la presenza dell'abitazione del ricorrente nella stessa proprietà e l'assenza di qualsiasi giustificazione fornita dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui è intervenuta l'affermazione di responsabilità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già esaminate dai giudici di merito, quando esse mirino solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione della sentenza impugnata presenti reali profili di illogicità o di violazione di legge; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La motivazione della sentenza di merito è immune da censure quando dia conto in modo puntuale degli elementi fattuali valorizzati a sostegno della responsabilità e dell'assenza di giustificazioni dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove previsto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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