Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto di truffa. Propone due motivi: 1) nullità della motivazione dell'appello per omissione di risposta alla doglianza che contestava i vizi argomentativi della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di truffa; 2) vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (considerato assorbente) perché la Corte d'appello non ha motivato né risposto alla doglianza relativa ai vizi della decisione di primo grado, né ha richiamato o saldato le proprie ragioni con quelle del primo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio. Sulla seconda censura (riconoscimento della recidiva) il Pubblico Ministero aveva ritenuto lamentele infondate e la Cassazione ha osservato che i giudici avevano fornito una spiegazione coerente; tuttavia tale esame è risultato assorbito dall'omissione motivazionale riguardo al primo motivo. La decisione è stata redatta con motivazione semplificata data la non complessità della questione.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.1
art. 23, comma 8, D.L. n.1
La trattazione del ricorso è stata svolta con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma; la Corte ha quindi proceduto in composizione che prevede la requisitoria scritta e il contraddittorio scritto tra le parti
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a rispondere e motivare specificamente su ciascuna doglianza di parte: la mera riproduzione del contenuto dell'impugnazione senza una risposta argomentata costituisce vizio di motivazione
- L'omessa decisione su un motivo d'appello che attacca i presupposti di fatto e di diritto della condanna può essere considerata un vizio rilevante, idoneo ad azionare la cassazione con annullamento e rinvio
- Non è ammissibile che la Corte di merito si limiti a 'saldare' o richiamare implicitamente le motivazioni del primo grado senza esplicitare il proprio esame critico; se intende avvalersi delle ragioni del primo grado deve richiamarle e integrarle con una motivazione propria
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione concreta e coerente che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità dell'imputato; se adeguatamente illustrata può essere ritenuta legittima, ma rimane subordinata alla corretta trattazione degli altri profili decisionali
- In caso di annullamento con rinvio la Corte può disporre il nuovo giudizio ad altra sezione; per questioni non complesse la motivazione può essere redatta in forma semplificata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12229/2022 del 04/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →