Parere n. 1634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Roma per l’annullamento del decreto n. k10/0905807 del 24 maggio 2024 di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto della Prefettura di Roma n. k10/0905807 del 24 maggio 2024, recante la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, l’incompetenza relativa della Prefettura, sostenendo che l’accertamento dell’insufficienza reddituale quale presupposto sostanziale della concessione spettasse al Ministro dell’interno. In secondo luogo, ha sostenuto la sufficienza del proprio reddito, assumendo che dovessero essere considerati anche i redditi della madre e del marito della madre, conviventi con lui. La Sezione ha rilevato che il Ministero dell’interno non ha trasmesso la relazione di rito richiesta e che, pertanto, l’affare non è maturo per la decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha adottato un parere interlocutorio e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere, entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, la relazione di rito, previamente inviata al ricorrente affinché possa formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a venti giorni. In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, ferma l’eventuale responsabilità dell’amministrazione. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.
Osservazioni
Istruttoria - Relazione di rito del Ministero dell’interno
L’affare non è maturo per la decisione poiché il Ministero dell’interno non ha trasmesso la relazione di rito richiesta. Il Ministero dovrà trasmetterla entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, previa assegnazione al ricorrente di un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni.
Motivi di ricorso - Competenza della Prefettura e rilevanza dei redditi familiari
La Sezione non ha ancora esaminato nel merito la censura relativa alla competenza della Prefettura né quella concernente la computabilità dei redditi della madre e del patrigno, riservandone la valutazione all’esito dell’integrazione istruttoria.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f)
Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l’amministrazione non trasmette la relazione di rito richiesta, il Consiglio di Stato può dichiarare l’affare non maturo per la decisione e disporre un supplemento istruttorio.
- La relazione di rito destinata al Consiglio di Stato deve essere previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
- In caso di ingiustificata omissione dell’incombente istruttorio imposto all’amministrazione, il ricorso può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, ferma l’eventuale responsabilità dell’amministrazione.
Ricorso straordinario sulla cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino rumeno contro la Prefettura di Roma, con riferimento al provvedimento che ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana. L’affare è stato esaminato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato in sede consultiva.
Premesse e provvedimento impugnato
Il ricorrente aveva presentato il 15 ottobre 2019 un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La Prefettura di Roma ha dichiarato l’istanza inammissibile ritenendo insufficiente il reddito dell’interessato a garantirne l’autosufficienza. Ai fini della verifica reddituale, la Prefettura ha escluso la rilevanza dei redditi del ricorrente e della madre dell’istante, ritenendo tali soggetti estranei al nucleo familiare del ricorrente, anche in ragione del fatto che la madre ne aveva fatto parte soltanto nel 2019.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto due censure principali:
- l’incompetenza relativa della Prefettura, sostenendo che l’insufficienza reddituale costituisse un difetto di un presupposto sostanziale della concessione e che il relativo accertamento spettasse al Ministro dell’interno;
- la sufficienza del reddito, sostenendo che dovessero essere considerati anche i redditi della madre e del marito di quest’ultima, conviventi con il ricorrente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha esaminato il merito delle censure. Ha rilevato che l’affare non era maturo per la decisione perché il Ministero dell’interno non aveva trasmesso la relazione di rito, nonostante la richiesta della Sezione.
La mancanza della relazione ha reso necessario disporre un’integrazione istruttoria, finalizzata ad acquisire la posizione dell’amministrazione e gli elementi utili alla valutazione dei motivi di ricorso.
Incombenti istruttori
Il Ministero dell’interno dovrà:
- predisporre e trasmettere la relazione di rito entro novanta giorni dalla comunicazione del parere;
- inviare previamente la relazione al ricorrente;
- assegnare al ricorrente un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni;
- trasmettere al Consiglio di Stato la relazione unitamente alle eventuali osservazioni del ricorrente.
La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, ferma ogni eventuale responsabilità dell’amministrazione.
Esito e prosecuzione del procedimento
Il parere è interlocutorio. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sull’incompetenza della Prefettura, sulla sufficienza del reddito o sulla rilevanza dei redditi dei familiari conviventi.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
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