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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3411/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza (6/12/2023) e, in ultima analisi, avverso la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di disciplina il 21/03/2023. Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost. perché il decreto di fissazione dell'udienza non indicava l'oggetto; 2) inosservanza dell'art. 38, comma 2 Ord. pen. e art. 82, comma 2 d.P.R. 230/2000 per mancata esplicitazione dei fatti contestati (la comunicazione indicava solo che "oltraggiava l'addetto alla sezione isolamento" senza specificazioni); 3) violazione dell'art. 81, comma 4 d.P.R. 230/2000 per mancata comunicazione della convocazione al Consiglio di disciplina; 4) vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. perché la comunicazione della sanzione non riportava motivazione e ciò avrebbe impedito di contestare la storicità del fatto; 5) violazione dell'art. 81, comma 2 d.P.R. 230/2000 perché la contestazione sarebbe stata effettuata dal Comandante e non dal Direttore (problema di delega); 6) la condotta contestata (aver detto all'operatore la frase "pezzo di merda" il 20/12/2022) non integrerebbe infrazione del regolamento e la decisione sarebbe priva di motivazione sufficiente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto: sul primo motivo che il decreto di fissazione conteneva l'indicazione dell'oggetto "reclamo generico" e data/ora e che il difensore non aveva eccepito tempestivamente; nel procedimento di esecuzione/sorveglianza è sufficiente l'indicazione dell'oggetto e l'onere di consultare gli atti grava sul difensore; sul secondo e terzo motivo che le eccezioni relative a contestazione dei fatti e convocazione dovevano essere dedotte tempestivamente davanti al Consiglio di disciplina (pena decadenza) e le nullità denunciate non erano assolute ma sottoposte ai limiti di deducibilità dell'art. 182 c.p.p.; sul quarto motivo che la censura era generica e gli atti erano conoscibili; sul quinto motivo che la comunicazione formale della contestazione può essere delegata (la redazione dell'atto resta non delegabile) e la delega al Comandante non invalida di per sé il procedimento; sul sesto motivo che la motivazione, seppur succinta, risultava dal verbale del Consiglio di disciplina notificato e l'offesa rivolta all'addetto integra una violazione del regolamento. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per la garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse violato perché il decreto di fissazione indicava l'oggetto e non hanno sussistito pregiudizi concreti per la difesa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzato per i limiti di sintesi della esposizione dei motivi; il ricorso è stato riassunto nei limiti prescritti.

  • art. 38, comma 1 e 2, Ordinamento penitenziario

    Regola i contenuti della contestazione disciplinare; la Corte ha ritenuto che la contestazione, pur sommaria, descriveva gli elementi essenziali (condotta, luogo, tempo) e fosse quindi adeguata.

  • art. 82, comma 2, d.P.R. n. 230/2000

    Richiamato in relazione alla necessità di esplicitare i fatti contestati; la Corte ha ritenuto sufficiente la descrizione essenziale e ha sottolineato il regime di deducibilità delle nullità.

  • art. 81, commi 2 e 4, d.P.R. n. 230/2000

    Disciplina la contestazione di addebiti disciplinari da parte del Direttore; la Corte ha confermato che la comunicazione formale può essere delegata (es. al Comandante) ma che la redazione dell'atto è attività non delegabile, per cui la delega non invalida automaticamente il procedimento.

  • art. 40 Ordinamento penitenziario

    Richiamato in relazione ai poteri di delega del Direttore; la Corte ha ritenuto non impeditiva la delega formale della contestazione al Comandante.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che la motivazione, anche se succinta, risultasse dal verbale del Consiglio di disciplina e fosse sufficiente.

  • art. 77, comma 1, nn. 1-21, d.P.R. n. 230/2000

    Elenca le infrazioni del regolamento; la Corte ha ritenuto che l'uso di espressioni gravemente ingiuriose possa rientrare nelle violazioni disciplinari previste dal regolamento.

  • art. 182, commi 1-3, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini e le modalità di deduzione delle nullità: molte delle nullità invocate sono soggette a decadenza se non eccepite tempestivamente; la Corte ha confermato l'applicabilità di tale regime anche alle nullità disciplinari non assolute.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di procedimento di esecuzione: il decreto di fissazione può indicare l'oggetto in termini generici e l'onere di consultare gli atti grava sul difensore.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Rinvio generale al procedimento di esecuzione; la Corte ha esteso i principi sull'avviso di fissazione dell'udienza al procedimento di sorveglianza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il decreto di fissazione dell'udienza in materia esecutiva/sorveglianza può limitarsi a indicare l'oggetto in termini generici e data/ora: l'onere di approfondire il contenuto degli atti grava sul difensore/parte.
  • Nelle procedure disciplinari penitenziarie le nullità non assolute e le violazioni del diritto di difesa devono essere eccepite tempestivamente davanti al Consiglio di disciplina; in mancanza operano i limiti di decadenza previsti dall'art. 182 c.p.p.
  • La comunicazione formale della contestazione può essere delegata (es. al Comandante), mentre la redazione dell'atto rimane funzione non delegabile: la mera comunicazione da parte di un delegato non invalida automaticamente il procedimento se la sostanza della contestazione è chiara.
  • La motivazione anche succinta è ammissibile se le ragioni del provvedimento risultano dal verbale o dagli atti notificati: l'assenza di una motivazione estesa non è automaticamente causa di nullità assoluta.
  • Un'espressione offensiva rivolta a un operatore può integrare violazione del regolamento carcerario e giustificare sanzione disciplinare se il fatto, nel suo contesto, risulta provato e adeguatamente descritto negli atti.
  • Per tutelare efficacemente la difesa è fondamentale consultare gli atti nella cancelleria e sollevare immediatamente davanti al Consiglio di disciplina qualsiasi eccezione procedurale o di merito; la mancata eccezione limita le possibilità di recupero in sede di reclamo e cassazione.

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