Sentenza n. 641/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, n. 93/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, n. 93/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 2.000,00 in favore di uno dei ricorrenti, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ed € 1.000,00 in favore dell'altra ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto che fosse ordinato all'amministrazione di provvedere al pagamento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudicato risultava ritualmente notificato al Ministero, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto per l'adempimento; il Ministero, benché intimato, non si è costituito e non ha contestato la mancata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Sciacca, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio, da attivarsi su richiesta dei ricorrenti e con un ulteriore termine di 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sull'esecuzione del mandato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento dell'obbligazione dell'amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza oggetto di ottemperanza prevedeva il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando un giudicato favorevole nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto per l'adempimento, la mancata esecuzione consente al titolare della posizione riconosciuta di promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, subordinandone l'intervento a una richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, purché dotato delle necessarie competenze; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta un compenso aggiuntivo.
- L'amministrazione che non esegue il giudicato e non contesta l'inottemperanza è soccombente nel giudizio di ottemperanza ed è tenuta al pagamento delle relative spese di lite.
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