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Sentenza

Sentenza n. 5434/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8080/2024, che aveva respinto l’appello contro la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del contratto per adesione relativo all’erogazione di prestazioni sanitarie accreditate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione deducendo due asseriti errori di fatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. Il primo sarebbe consistito nell’omessa percezione, da parte della sentenza revocanda, di argomentazioni difensive e del contenuto dell’art. III di un accordo transattivo, che secondo la ricorrente avrebbe consentito alle parti di proseguire i giudizi pendenti, derogando con efficacia novativa alla clausola di salvaguardia contenuta nel contratto relativo alle prestazioni sanitarie per l’anno 2016. Il secondo avrebbe riguardato l’erronea applicazione della clausola di salvaguardia anche a contestazioni riferite a vizi autonomi delle determinazioni contrattuali con cui l’azienda sanitaria aveva ulteriormente suddiviso il budget, in assenza di un atto deliberativo presupposto. In via preliminare, la ricorrente aveva inoltre depositato una memoria di replica, della cui utilizzabilità si è discusso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inutilizzabile la memoria di replica, poiché la parte resistente non aveva depositato una memoria conclusionale o nuove memorie cui replicare; inoltre, il deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza. Nel merito rescindente, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve derivare da una pura errata percezione materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente valutato nella sentenza, ed essere decisivo. Il primo motivo è stato ritenuto inidoneo perché la sentenza revocanda aveva esaminato le argomentazioni relative all’accordo transattivo e ne aveva escluso, con motivazione letterale e sistematica, l’efficacia novativa rispetto alla clausola di salvaguardia. La mancata confutazione analitica di ogni singola argomentazione non dimostra l’inesistenza percettiva della censura; una diversa interpretazione dell’accordo costituirebbe, al più, errore di diritto o valutazione del merito, non errore di fatto revocatorio. Anche l’omessa pronuncia può rilevare in revocazione soltanto quando sia riconducibile alla falsa convinzione del giudice circa l’inesistenza della censura, circostanza non ravvisata nel caso concreto. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza revocanda aveva espressamente esaminato l’ambito della clausola di salvaguardia, ritenendola estesa non solo ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, ma anche agli atti collegati e presupposti e alle determinazioni dei limiti di spesa inserite nel contratto. La deduzione di vizi autonomi degli atti a valle non dimostrava quindi alcun errore percettivo, ma contestava la soluzione giuridica adottata. L’inammissibilità dei motivi rescindenti ha precluso l’esame dei motivi rescissori. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Rinvio ai casi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, tra i quali rientra l’errore di fatto nei limiti previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione materiale degli atti processuali, relativa a un punto non controverso e decisivo per la decisione; non comprende la diversa valutazione dei fatti, degli atti o della loro rilevanza giuridica.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    “presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza”

    La memoria di replica è ammissibile soltanto in presenza di nuovi documenti o nuove memorie depositati dalla controparte in vista dell’udienza; non può essere utilizzata per introdurre argomentazioni autonome o tardive.

  • art. 9, comma 4, del contratto relativo all’erogazione e acquisto di prestazioni ex art. 26 l. 833/1978

    La clausola di salvaguardia, secondo la sentenza revocanda richiamata dal giudice, estendeva l’accettazione dei tetti di spesa e la rinuncia alle azioni anche agli atti collegati e presupposti e alle determinazioni dei limiti di spesa inserite nel contratto.

  • art. III dell’accordo transattivo

    La disposizione è stata interpretata dalla sentenza revocanda, secondo il giudice della revocazione, senza riconoscere l’efficacia novativa sostenuta dalla ricorrente rispetto alla clausola di salvaguardia.

Massime di principio

  • L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una pura e semplice falsa percezione materiale del contenuto degli atti processuali, tale da indurre il giudice a decidere sulla base dell’esistenza di un fatto documentale inesistente o dell’inesistenza di un fatto documentale provato.
  • L’errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso e non oggetto di espressa valutazione nella sentenza; quando il giudice abbia esaminato la questione e scelto una determinata interpretazione dei fatti, degli atti o delle argomentazioni, la censura attiene alla valutazione giuridica o di merito e non è ammissibile come revocazione per errore di fatto.
  • La mancata confutazione analitica di ogni singola argomentazione posta a sostegno di una censura non dimostra, di per sé, che il giudice non ne abbia percepito l’esistenza; è sufficiente che la motivazione complessiva della pronuncia mostri l’esame della censura e delle ragioni sostanziali della sua infondatezza.
  • L’omessa pronuncia può assumere rilievo come errore di fatto revocatorio soltanto se risulta che l’omissione sia causalmente riconducibile alla falsa convinzione del giudice circa l’inesistenza della censura negli atti processuali; non rileva invece come autonomo errore revocatorio la mera violazione dell’obbligo di pronunciare su una questione.
  • La memoria di replica prevista dall’art. 73, comma 1, c.p.a. presuppone il deposito, da parte della controparte, di nuovi documenti o nuove memorie in vista dell’udienza; in assenza di tale presupposto, e comunque se depositata oltre il termine previsto, la memoria è inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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