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Sentenza

Sentenza n. 3401/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 7/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro la revoca della licenza di porto d’armi e il connesso ritiro cautelare di armi, munizioni e libretto personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 38 e 43 T.U.L.P.S., nonché degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Sosteneva che il ritardo nella denuncia dell’acquisto dell’arma non determinasse automaticamente la revoca della licenza, che l’art. 43 T.U.L.P.S. non fosse estensibile analogicamente in malam partem e che l’Amministrazione non avesse svolto un adeguato accertamento sulla sua personalità e affidabilità, anche considerando l’assenza di precedenti e il precedente rilascio della licenza. Deduceva inoltre che il ritardo fosse giustificato da impegni lavorativi e dall’autoisolamento volontario per un possibile contatto con una persona sintomatica per Covid-19. Con il secondo motivo lamentava omessa valutazione di una prova decisiva, travisamento dei fatti, carenza motivazionale e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che l’archiviazione del procedimento penale avesse accertato l’insussistenza della condotta contestata. La revoca era stata adottata perché la denuncia dell’acquisto dell’arma era stata presentata oltre il termine di 72 ore e perché nella denuncia tardiva non erano state indicate 180 cartucce, successivamente rinvenute in occasione di un sopralluogo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenzione e porto delle armi, subordinata alla completa sicurezza circa il buon uso delle stesse. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del titolare e il pericolo di abuso, sicché anche un singolo episodio può fondare il giudizio di inaffidabilità, senza necessità di una complessiva rivalutazione della personalità e della precedente condotta dell’interessato. Nel caso concreto, il ritardo nella denuncia dell’acquisto, protrattosi oltre il termine di 72 ore, e l’omessa indicazione delle munizioni sono stati ritenuti elementi idonei a fondare non manifestamente irragionevolmente la prognosi negativa. Le giustificazioni addotte erano soggettive, non provate e comunque non integravano impedimenti oggettivi o forza maggiore: la denuncia avrebbe potuto essere trasmessa anche per posta elettronica, possibilità espressamente prevista dall’art. 38 T.U.L.P.S. L’omessa denuncia delle munizioni ha ulteriormente evidenziato il deficit di diligenza. L’archiviazione penale non ha inciso sulla valutazione amministrativa, poiché la responsabilità penale e il giudizio prognostico di affidabilità ai fini del porto d’armi operano su piani distinti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 T.U.L.P.S.

    entro le 72 ore successive all’acquisizione

    Impone la denuncia dell’acquisto e della detenzione delle armi entro il termine previsto; la denuncia può essere trasmessa anche tramite posta elettronica.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Costituisce il parametro normativo per la valutazione dell’affidabilità e del pericolo di abuso delle armi; il giudizio amministrativo non è limitato alle sole ipotesi automatiche di revoca previste dalla norma.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato dall’appellante in relazione alle garanzie partecipative e alle osservazioni presentate nel procedimento di revoca.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Richiamato dall’appellante nel quadro della disciplina dei titoli di polizia e dell’affidabilità del titolare.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dall’appellante in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di revoca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati della parte.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenzione e porto delle armi; il rilascio e il mantenimento della licenza presuppongono una valutazione positiva e priva di dubbi circa l’affidabilità del titolare e il buon uso dell’arma.
  • L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull’affidabilità del titolare di porto d’armi e può fondarlo anche su un singolo episodio significativo, senza essere obbligata a una complessiva rivalutazione della personalità e della precedente condotta dell’interessato.
  • La violazione o l’omissione degli obblighi di denuncia e di comunicazione relativi alle armi e alle munizioni può costituire, anche autonomamente, indice di inaffidabilità, poiché tali adempimenti consentono il tracciamento delle armi e rivelano il grado di diligenza del titolare della licenza.
  • Il ritardo nella denuncia dell’acquisto di un’arma non è giustificato da impegni lavorativi o da un autoisolamento volontario quando il titolare avrebbe potuto adempiere mediante modalità telematiche previste dalla legge; tali circostanze soggettive, non dimostrate e non riconducibili alla forza maggiore, non escludono il deficit di diligenza.
  • L’archiviazione del procedimento penale relativo alla violazione degli obblighi di denuncia non preclude né rende illegittima la valutazione amministrativa di inaffidabilità, poiché il giudizio prognostico richiesto per il mantenimento del porto d’armi è distinto dall’accertamento della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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