Ordinanza n. 3863/2026 - Roma, Sezione 4Q
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA - Del provvedimento di Sospensione della qualifica di allenatore per mesi 6 e relativa multa di cui alla Decisione MASAF Commissione disciplina di Prima Istanza prot. 03 del 2026 emesso al termine del procedimento n. 53 del 2025 cognito in data 23.01.2026 quando iscritta la squalifica al sistema informatico SIAN Masaf (ALLEGATO N.2 e 3). - Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque concernente la squalifica di mesi 6 ed Euro 10.000,00 inflitta all’odierno ricorrente dagli organi di giustizia domestica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione della qualifica di allenatore per sei mesi e multa di 10.000 euro, adottate dalla Commissione di disciplina di prima istanza del MASAF
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della decisione disciplinare con cui gli erano state irrogate la sospensione della qualifica di allenatore per sei mesi e la multa di 10.000 euro, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni relative alla comunicazione dell'avviso di trattazione del procedimento disciplinare e alla conoscenza della decisione sanzionatoria. Il ricorrente aveva indicato un indirizzo e-mail, anziché una PEC, con l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività ippica; l'avviso era stato comunicato a tale indirizzo ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di controllo delle sostanze proibite. È inoltre emerso che il ricorrente aveva preso conoscenza della decisione accedendo al sistema informatico SIAN del MASAF e che, da quel momento, avrebbe potuto proporre impugnazione davanti alla Commissione di disciplina di appello.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente un apprezzabile fumus boni iuris. In particolare, ha considerato corretta la comunicazione dell'avviso di trattazione all'indirizzo e-mail indicato dal ricorrente nell'istanza di autorizzazione, con conseguente legittimità dell'intero procedimento disciplinare. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva conosciuto la decisione accedendo al sistema informatico SIAN del MASAF e che, pur potendo impugnarla davanti alla Commissione di disciplina di appello, non lo aveva fatto; tale circostanza ha reso definitivo l'atto contestato, definitività ritenuta requisito fondamentale per l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 del Regolamento di controllo delle sostanze proibite
La comunicazione dell'avviso di trattazione all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato nell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività ippica è stata ritenuta idonea a fondare la legittimità del procedimento disciplinare.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l'istanza di sospensione è stata respinta per l'assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris.
Massime di principio
- La comunicazione dell'avviso di trattazione del procedimento disciplinare all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato nell'istanza di autorizzazione può essere ritenuta valida quando la disciplina di settore prevede o consente tale modalità, con effetto sulla legittimità del procedimento.
- La conoscenza della decisione disciplinare acquisita mediante accesso al sistema informatico dell'amministrazione può rendere attuale l'onere di proporre l'impugnazione interna prevista dall'ordinamento sportivo o settoriale.
- La definitività dell'atto, conseguente al mancato esperimento dell'impugnazione amministrativa o interna disponibile dopo la conoscenza della decisione, costituisce requisito rilevante per l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale.
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