Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo debitorio di un mutuo chirografario e di un conto corrente intestati a una società debitrice principale, con ingiunzione di pagamento anche nei confronti di due garanti persone fisiche che avevano sottoscritto, nel 2008, quattro garanzie a favore della banca: due fideiussioni omnibus e due fideiussioni specifiche collegate al mutuo. I garanti hanno proposto opposizione al decreto, poi appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione qualificando le garanzie come contratti autonomi di garanzia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la corte territoriale considerato la censura sulla qualificazione solo con riguardo alle fideiussioni omnibus, trascurando che la doglianza investiva anche le fideiussioni specifiche; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., perché la banca avrebbe agito oltre il termine pattiziamente esteso a 36 mesi; 3) per uno dei ricorrenti, omessa pronuncia sulla nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. per abusività ai sensi del Codice del consumo, assumendo la qualità di consumatore in quanto socio di minoranza e non amministratore della società garantita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi connessi. Ha osservato che la sentenza d’appello non conteneva alcuna statuizione sulle fideiussioni specifiche, limitandosi a correggere il primo giudice solo per le fideiussioni omnibus; ha inoltre rilevato che la corte di merito non aveva esaminato l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non considerando che la deroga pattizia si limitava a prorogare il termine da 6 a 36 mesi; infine ha rilevato l’omessa pronuncia sulla questione consumeristica e sulla possibile nullità di protezione della clausola derogatoria, questione proponibile anche in sede di discussione d’appello perché rilevabile d’ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare i punti trascurati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato come parametro dei vizi di omesso esame di fatto decisivo e di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente introdotte; l’omissione integra vizio denunciabile in cassazione
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. per censurare l’erronea considerazione del thema decidendum e del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione del materiale di causa
art. 1957 c.c.
la Corte ha rilevato che la clausola contrattuale non escludeva in assoluto la norma, ma ne modificava solo il termine di decadenza da 6 a 36 mesi; l’omesso esame dell’eccezione di decadenza ha comportato cassazione
art. 33 d.lgs. 206/2005
richiamato dal ricorrente per sostenere l’abusività della clausola derogatoria nei rapporti con un consumatore
art. 36 d.lgs. 206/2005
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità di protezione della clausola abusiva
art. 111 c.p.c.
richiamato per l’intervento del cessionario/procuratore del credito nel giudizio
art. 281 sexies c.p.c.
la Corte ha ritenuto che l’eccezione di nullità di protezione potesse essere sollevata anche nella fase di discussione conclusiva del giudizio d’appello
Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)
la disciplina consumeristica è stata ritenuta potenzialmente applicabile al garante che allegava di essere consumatore, con conseguente rilevabilità officiosa della nullità di protezione
Massime di principio
- Se la censura in appello investe tutti i contratti di garanzia in atti, il giudice di merito non può limitare la propria pronuncia solo ad alcuni di essi: l’omessa considerazione di una parte del thema decidendum integra vizio di omessa pronuncia.
- L’eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. deve essere esaminata in modo espresso quando sia ritualmente proposta e risulti decisiva ai fini della pretesa verso il fideiussore.
- La clausola che richiami o modifichi l’art. 1957 c.c. va interpretata secondo il suo tenore effettivo: se prevede solo una proroga del termine di decadenza, non può essere trattata come una deroga assoluta alla norma.
- La nullità di protezione derivante da clausole abusive nei contratti con il consumatore può essere rilevata d’ufficio e dedotta anche in sede di discussione del giudizio di appello, purché dagli atti emerga la possibile qualità di consumatore della parte aderente.
- Ai fini della tutela consumeristica nel contratto di garanzia, rileva la posizione concreta del garante rispetto alla società garantita; la mera partecipazione minoritaria al capitale, in assenza di cariche gestorie, può essere indice della qualità di consumatore da verificare nel giudizio di merito.
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