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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33395/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il capo n.59 (estorsione aggravata dal metodo mafioso). Il difensore deduceva: vizio della motivazione e nullità genetica per eccessivo uso di materiale captativo nella ricostruzione; mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa (interrogatorio di garanzia e dichiarazioni spontanee); omissione di valutazione dell'annullamento disposto da altro tribunale (Catania) in procedimento connesso; contraddittorietà e mancanza di riscontri sulle dichiarazioni della persona offesa (Cacopardo) e sull'esistenza di minacce/lucri accertabili; erronea applicazione e qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso"; illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, anche alla luce della distanza temporale dei fatti e dello status detentivo di terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è limitato all'esame della congruità e non permette una rivalutazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, salvo mancanze o manifesta illogicità della motivazione o violazioni di norme. Nel merito ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva dato adeguata motivazione: le dichiarazioni di Cacopardo risultavano riscontrate da intercettazioni e sopralluoghi; l'aggravante del "metodo mafioso" era correttamente applicata perché le modalità e le frasi (es. "io gli posso dire che tu appartieni a me") evocavano la forza intimidatrice tipica mafiosa; le esigenze cautelari erano motivate e ha trovato applicazione la presunzione di pericolosità ex art.275 comma 3 in caso di reato aggravato ai sensi dell'art.416-bis.1. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione civile di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la tecnica motivazionale dell'ordinanza di applicazione della misura; la Corte ha ritenuto che non vi fosse nullità genetica e che la motivazione fosse congrua nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sui gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha ribadito che la verifica in Cassazione è limitata a mancanza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di norme, non alla riconsiderazione del peso probatorio.

  • art. 273 commi 1 e 1-bis c.p.p.

    Richiamati tra i motivi di impugnazione relativi alla valutazione dei gravi indizi; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato il giudizio indiziario.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiesto dal ricorrente in relazione all'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito sufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione connessa all'aggravante mafiosa.

  • art. 275 c.p.p.

    La Corte ha richiamato la doppia presunzione prevista dall'art.275 comma 3 per i reati aggravati ex art.416-bis.1, osservando che il ricorrente non aveva fornito contestazione specifica per superarla e che il Tribunale aveva motivato le esigenze cautelari alle pp.20-21 dell'ordinanza.

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento all'aggravante "metodo mafioso". La Corte ha confermato che per l'aggravante non è necessario provare l'esistenza dell'associazione mafiosa: è sufficiente che violenza o minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica mafiosa e che l'offerta di "protezione" o frasi evocative possano integrare la fattispecie aggravata.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Citato dalla Corte come normativa che estende la presunzione di pericolosità; la sentenza ritiene applicabile la presunzione di cui all'art.275 comma 3 in presenza di reato aggravato ai sensi di questa norma.

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione; richiamata nel contesto dei motivi relativi alla valutazione degli elementi probatori circa l'estorsione contestata.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Riferimento allo status detentivo del padre del ricorrente (regime carcerario speciale) evocato nel ricorso per criticare le esigenze cautelari; la Corte non ha ritenuto che tale circostanza invalidasse la valutazione del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese e, in caso di profili di colpa, al pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000,00.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità in Cassazione sui provvedimenti de libertate è limitato alla verifica di mancanze formali, violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione del merito o dell'attendibilità delle fonti probatorie.
  • Per censurare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare specifici vizi di motivazione (omissioni logiche evidenti, contraddizioni manifeste, violazioni normative), non la semplice richiesta di diversa valutazione delle prove.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche senza l'accertamento di un'associazione mafiosa: è sufficiente che la condotta, le minacce o l'offerta di "protezione" evochino la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose.
  • Quando i fatti sono remoti nel tempo, il giudice delle misure deve motivare l'attualità delle esigenze cautelari; tuttavia, ove sussistano presunzioni normative (es. art.275 comma 3 in relazione a 416-bis.1), il ricorrente deve fornire elementi specifici per confutarle.
  • La mancata considerazione formale di alcuni elementi difensivi (es. interrogatorio di garanzia) va documentata con precisione: la Cassazione valuta se il provvedimento impugnato abbia comunque dato conto, in modo congruo, delle ragioni in fatto e di diritto che giustificano la misura.
  • Ricorsi inammissibili o con profili di colpa possono comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); valutare cautamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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