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Sentenza

Sentenza n. 1942/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (di seguito, DAGEP) del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il ricorrente non è inserito tra i vincitori; - dei menzionati decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022 di approvazione e successiva rideterminazione della suddetta graduatoria di merito; - della circolare prot. n. 23868, del 13 luglio 2022, del DAGEP, che dispone l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022; - del decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha indetto il citato concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice-ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, nelle parte in cui non ha consentito al ricorrente, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente Capo e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale; - ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202209391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e atti del concorso interno per titoli per 2.662 posti di vice-ispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui il ricorrente era collocato al posto n. 3423 e non risultava vincitore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria, i decreti di approvazione e rideterminazione, la circolare relativa all'avvio delle assegnazioni e del corso di formazione, il bando e, ove occorrente, i criteri di valutazione dei titoli. Contestava, in particolare, che il bando non gli avesse consentito, quale candidato promosso per meriti straordinari, di indicare l'effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica di sovrintendente capo e che la commissione non avesse considerato gli effettivi titoli di servizio maturati ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione del 21 gennaio 2026 con cui il ricorrente ha affermato di non avere più interesse al ricorso, essendo stato successivamente proclamato vincitore della procedura concorsuale. Poiché il conseguimento della posizione richiesta ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti impugnati, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale fondamento della pretesa a una valutazione degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari; il giudice non ne esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione, anche perché egli consegue successivamente il risultato sostanziale richiesto con l'impugnazione.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse al ricorso, motivata dal conseguimento della posizione o del risultato perseguito, consente al giudice di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando il giudice lo ritenga equo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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