Sentenza del 17/10/2017 n. 1475 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Autotutela - Atto di diniego - impugnabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il diniego di autotutela relativo a una cartella non impugnata tempestivamente, sostenendo che essa fosse illegittima perché emessa sulla base di un'errata interpretazione di una precedente sentenza della CTR di Genova. In particolare, riteneva che il giudicato avesse annullato integralmente l'originario debito fiscale, mentre l'Ufficio sosteneva che l'annullamento fosse stato solo parziale. La questione preliminare riguardava però l'impugnabilità del diniego di autotutela su un atto impositivo già divenuto definitivo.
La decisione
La CTR della Liguria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza della CTP, dichiarando inammissibile il ricorso del contribuente contro il diniego di autotutela. Ha ritenuto che la cartella fosse ormai irrevocabile e che il diniego di ritiro in autotutela di un atto definitivo non fosse impugnabile, sia per la discrezionalità dell'autotutela, sia per evitare che il giudizio riaprisse indirettamente la controversia sulla legittimità dell'atto impositivo definitivo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, considerata la contumacia del contribuente e l'obiettiva opinabilità della questione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo ormai definitivo non rientra, secondo la giurisprudenza richiamata, tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi della norma.
Principi costituzionali di capacità contributiva e legalità del prelievo fiscale
Il contribuente deve pagare le imposte nei limiti e nella misura stabiliti dalla legge; ciò giustifica in astratto la funzione correttiva dell'autotutela, ma non consente di riaprire, tramite essa, un rapporto tributario ormai definito.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 3698/2009
In tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Il diniego di autotutela su un atto definitivo non può essere utilizzato come mezzo per riaprire i termini di impugnazione o ottenere un nuovo giudizio sul merito dell'atto originario.
Cassazione n. 2575/1990
L'interesse dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere quello di applicare il prelievo secondo l'effettiva capacità contributiva e nei limiti dovuti; il principio, tuttavia, non elimina la definitività degli atti non tempestivamente impugnati.
Cassazione n. 23765/2015 e n. 7511/2016
Le pronunce successive hanno consolidato il principio dell'inammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela quando esso riguarda un atto impositivo ormai definitivo.
Massime di principio
- Se un avviso o una cartella non viene impugnato entro i termini, diventa definitivo e, di regola, non può essere contestato indirettamente presentando un'istanza di autotutela.
- Il diniego totale di autotutela su un atto definitivo non è normalmente autonomamente impugnabile, perché l'autotutela è un potere discrezionale dell'Amministrazione e non un nuovo grado di giudizio.
- L'autotutela può consentire all'Amministrazione di correggere errori evidenti o palesi, ma non garantisce al contribuente il diritto a ottenere una rivalutazione del merito di un atto ormai consolidato.
- La definitività può essere superata solo in situazioni eccezionali previste dall'ordinamento o quando il nuovo atto impugnato abbia un contenuto autonomo e diverso, non quando si limiti a confermare il rifiuto di ritirare l'atto originario.
- La tempestiva impugnazione dell'atto impositivo o della cartella resta lo strumento ordinario per contestarne la legittimità, l'importo e l'interpretazione del giudicato posto a fondamento.
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