Sentenza n. 416/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot 22432 del 03 febbraio 2026 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rigettato la richiesta di rilascio del provvedimento VIA in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Borgo Monteruga” e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Erchie, Nardo, Salice Salentino Veglie e Avetrana; nonché ove occorra, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza a fronte dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 presentata dalla Società relativamente al Progetto di “Impianto agrivoltaico denominato “Borgo Monteruga”, di potenza pari a 291,33 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Erchie (BR), Nardò (LE), Salice Salentino (LE), Veglie (LE) e Avetrana (TA)”(ID VIA 11274); dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte della richiesta di rilascio del provvedimento di VIA del 21 gennaio 2026 (doc. 2); nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del TUA. E dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990; e per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art 25 del TUA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, deducendo la violazione della disciplina sulla VIA, dei termini procedimentali, dell’obbligo di concludere il procedimento, dei principi di buon andamento, imparzialità e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché delle pertinenti disposizioni eurounitarie. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale, della formazione del silenzio-assenso sull’assenso di competenza del Ministero della Cultura e la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il progetto, presentato nel marzo 2024, era stato sottoposto a pubblicità nel giugno 2024; la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso nell’ottobre 2025 un parere favorevole con schema di provvedimento di compatibilità ambientale, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente al Ministero della Cultura nel novembre 2025. Quest’ultimo non aveva espresso assenso o dissenso entro il febbraio 2026. Il Ministero dell’Ambiente aveva nondimeno rigettato l’istanza, motivando il diniego con la mancata acquisizione dell’atto del Ministero della Cultura.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente, in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’obbligo di provvedere sull’istanza di VIA, anche in presenza di inerzie di altre amministrazioni coinvolte. Ha valorizzato la natura perentoria dei termini del procedimento di VIA e ha ritenuto applicabile anche a tale procedimento il meccanismo generale di silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990. Poiché il Ministero della Cultura era rimasto inerte oltre i termini, si era formato il silenzio-assenso sul relativo atto di assenso. Il Ministero dell’Ambiente non poteva quindi rigettare l’istanza limitandosi a richiamare la mancata acquisizione del parere ministeriale, a fronte di un’istruttoria completa e del decorso dei termini. Il TAR ha annullato il diniego e accertato la formazione del silenzio-assenso quanto all’atto del Ministero della Cultura, assorbendo le ulteriori questioni. Ha condannato il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, spese vive e contributo unificato ove corrisposto.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Fondamento dell’obbligo di avviare e definire il procedimento di VIA relativo al progetto sottoposto alla valutazione ambientale.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Coordina il procedimento di VIA con l’acquisizione dell’assenso del Ministero della Cultura e consente l’applicazione del meccanismo di silenzio-assenso tra amministrazioni.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede un potere sostitutivo in caso di inerzia, ma non esclude l’applicazione concorrente del silenzio-assenso previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà dei termini rafforza l’obbligo dell’amministrazione competente di concludere il procedimento e impedisce che l’inerzia si protragga indefinitamente.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio dell’amministrazione interpellata nell’ambito di un procedimento pluristrutturato è equiparato ad assenso, anche nei procedimenti di VIA statale e anche quando l’amministrazione interpellata è preposta alla tutela paesaggistica o dei beni culturali.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 2-bis l. 241/1990
È richiamato dalla disciplina della perentorietà dei termini del procedimento di VIA e collega il ritardo alla responsabilità dell’amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio, essendo integri il contraddittorio e l’istruttoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA statale sussiste in capo al Ministero dell’Ambiente l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando una delle amministrazioni coinvolte non abbia tempestivamente reso il proprio assenso o parere.
- I termini del procedimento di VIA sono perentori; il loro decorso non consente all’amministrazione procedente di mantenere indefinitamente il procedimento in situazione di inerzia o di rigettare l’istanza per la sola mancata acquisizione di un atto amministrativo tardivo.
- Il meccanismo generale di silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 è applicabile anche al procedimento di VIA statale, quando la decisione finale abbia natura pluristrutturata e richieda l’assenso di un’altra amministrazione.
- L’art. 17-bis l. 241/1990 può operare anche nei rapporti con l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali; il relativo silenzio, decorso il termine applicabile, equivale ad assenso e consente all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento conclusivo.
- Il potere sostitutivo previsto dalla disciplina della VIA per fronteggiare l’inerzia dell’amministrazione coinvolta non esclude né assorbe il silenzio-assenso tra amministrazioni, potendo i due meccanismi applicarsi congiuntamente.
- Quando l’istruttoria di VIA sia completa, sia stato acquisito un parere tecnico favorevole e siano decorsi i termini per l’assenso dell’amministrazione coinvolta, è illegittimo il diniego fondato esclusivamente sulla mancata acquisizione di tale assenso.
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