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direttiva

Direttiva 2008/66

Direttiva 2008/66/CE della Commissione, del 30 giugno 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'iscrizione di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell’allegato I cinque sostanze attive già valutate nel programma di lavoro comunitario. L’iscrizione consente, in linea generale, il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono, ma impone condizioni specifiche, misure di mitigazione del rischio e, per alcune sostanze, ulteriori informazioni di conferma. Sono inoltre fissati il termine di recepimento al 30 giugno 2009, l’applicazione dal 1o luglio 2009 e i termini per la revisione delle autorizzazioni esistenti.

Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine per consentire l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’UE/SEE e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari contenenti bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine, sia come unica sostanza attiva sia in associazione con altre sostanze attive. Incide sul rilascio, la modifica, la revoca e la revisione delle autorizzazioni nazionali di tali prodotti ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Sono previste esclusioni/limitazioni puntuali nell’allegato: per quinoclamine, la valutazione delle domande relative a usi diversi da piante ornamentali e vivai richiede particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Iscrizione di cinque sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2008/66/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE, inserendo nell’allegato I le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine. L’intervento si fonda sui risultati del programma comunitario di valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e mira a consentire, in linea generale, l’autorizzazione nell’Unione dei prodotti contenenti tali sostanze, nel rispetto delle condizioni specifiche fissate per ciascuna di esse.

Valutazione scientifica e risultato atteso

I considerando ricostruiscono il percorso di valutazione svolto ai sensi dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002: gli Stati membri relatori hanno trasmesso a EFSA le relazioni di valutazione, che sono state sottoposte a peer review e poi esaminate dalla Commissione e dagli Stati membri in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Dall’esame è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione possono, in generale, soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi esaminati nei rapporti di riesame.

Obblighi per gli Stati membri

L’articolo 1 impone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Gli Stati membri restano competenti a rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari, ma devono farlo nel quadro armonizzato definito dalla direttiva 91/414/CEE e dalle nuove iscrizioni. La direttiva chiarisce che il risultato da raggiungere è l’adeguamento delle autorizzazioni agli standard UE, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta degli strumenti giuridici e amministrativi.

Termini di recepimento e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1o luglio 2009. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza; quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono, entro il 30 giugno 2009, modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari contenenti bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine. In tale verifica devono controllare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, fatta eccezione per le condizioni della parte B dell’iscrizione della singola sostanza, e devono accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Nuova valutazione dei prodotti e disciplinare transitorio

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una disciplina più articolata per i prodotti contenenti le sostanze iscritte come unica sostanza attiva o in associazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 dicembre 2008. Per tali prodotti, gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della specifica iscrizione nell’allegato I. Esito della valutazione sarà la verifica della conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni dovranno essere modificate o revocate entro il 31 dicembre 2012; per i prodotti in associazione con altre sostanze, vale il termine del 31 dicembre 2012 o, se successivo, quello fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Contenuto delle iscrizioni nell’allegato: impieghi consentiti e precauzioni

Per ciascuna delle cinque sostanze, l’allegato indica purezza minima, identificativi CAS/CIPAC, data di entrata in vigore dell’iscrizione, scadenza al 31 dicembre 2018 e una parte A che limita l’uso autorizzabile. In tutti i casi l’uso può essere autorizzato solo nei limiti indicati: bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P e quinoclamine solo come erbicidi; fenpropidin solo come fungicida.

Prescrizioni particolari per bifenox

Per bifenox gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, imponendo se necessario adeguate attrezzature di protezione personale, e all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione. Sono richieste ulteriori informazioni sui residui di bifenox e del metabolita acido idrossi bifenox negli alimenti di origine animale, sui residui nelle colture a rotazione e sul rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. Tali informazioni e dati di conferma devono essere forniti alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.

Prescrizioni particolari per diflufenican

Per diflufenican la valutazione deve concentrare l’attenzione sulla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Se necessario, devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto e le zone cuscinetto interne non trattate.

Prescrizioni particolari per fenoxaprop-P

Per fenoxaprop-P gli Stati membri devono prestare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire l’uso di adeguate attrezzature di protezione personale, alla protezione delle piante non bersaglio, alla presenza del fitoprotettore mefenpir-dietile nei prodotti formulati in relazione all’esposizione di operatori, lavoratori e astanti, nonché alla persistenza della sostanza e di alcuni prodotti di degradazione in zone fredde o in condizioni anaerobiche. Le condizioni di autorizzazione devono includere eventuali misure di riduzione del rischio.

Prescrizioni particolari per fenpropidin

Per fenpropidin gli Stati membri devono prestare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, garantendo l’uso di adeguate attrezzature di protezione personale, e alla protezione degli organismi acquatici, prevedendo se necessario misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto. Inoltre, devono essere richieste informazioni per affrontare ulteriormente il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori ed erbivori; tali informazioni e i dati di conferma devono essere trasmessi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.

Prescrizioni particolari per quinoclamine

Per quinoclamine, nella valutazione delle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari destinati a usi diversi da quelli per piante ornamentali e vivai, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio dell’autorizzazione. In generale devono inoltre considerare la protezione degli operatori, dei lavoratori e degli astanti, degli organismi acquatici, degli uccelli e dei piccoli mammiferi, imponendo se necessario misure di riduzione dei rischi.

Entrata in vigore e portata temporale

La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2009. Le iscrizioni nell’allegato prevedono una scadenza al 31 dicembre 2018, mentre i termini operativi principali per l’adeguamento degli ordinamenti nazionali e delle autorizzazioni sono fissati al 30 giugno 2009 e, per la nuova valutazione di alcuni prodotti, al 31 dicembre 2012. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva e devono garantirne l’attuazione mediante recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva, con l’inserimento di bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin e quinoclamine come sostanze attive ammesse a livello UE.

Motivazione scientifica e valutazione dei rischi

I considerando richiamano la valutazione effettuata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002, il riesame da parte di EFSA e degli Stati membri e la conclusione che, in linea generale, i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione soddisfano i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi esaminati.

Condizioni specifiche e ulteriori dati di conferma

L’iscrizione è accompagnata da condizioni ex articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Per bifenox sono richiesti ulteriori esami su rischio per i consumatori e rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori; per fenpropidin ulteriori esami sul rischio a lungo termine per uccelli erbivori e insettivori. Nell’allegato sono inoltre previste richieste di dati aggiuntivi su residui, colture in rotazione, protezione di organismi acquatici, piante non bersaglio, operatori, lavoratori e astanti.

Obblighi di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 30 giugno 2009 e applicarle dal 1o luglio 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; va comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni vigenti dei prodotti contenenti le sostanze iscritte, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I e l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II, in coerenza con l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Nuova valutazione dei prodotti e termine finale

In deroga alla revisione iniziale, i prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza attiva o in associazione con altre sostanze iscritte entro il 31 dicembre 2008 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Le eventuali modifiche o revoche devono intervenire entro il 31 dicembre 2012, o entro il termine successivo previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze associate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2009. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanaambienteagricoltura

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