Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2008/67

Direttiva 2008/67/CE della Commissione, del 30 giugno 2008 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo puntuale l’allegato tecnico della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, allineando l’elenco dei prodotti alle più recenti convenzioni internazionali, norme IMO, IEC, ISO ed EN. Introduce nuove voci, trasferisce alcune apparecchiature tra gli allegati A.1 e A.2 e adegua le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 21 luglio 2009 e applicarle dal 21 luglio 2009. È inoltre previsto un periodo transitorio di due anni per alcuni dispositivi già prodotti secondo le procedure nazionali vigenti.

Aggiornamento dell’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto a omologazione CE, mediante sostituzione dell’allegato A della direttiva 96/98/CE con un nuovo allegato recante norme tecniche aggiornate e nuovi dispositivi inclusi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica all’equipaggiamento marittimo destinato all’imbarco su navi comunitarie, in particolare ai componenti elencati negli allegati A.1 e A.2 della direttiva 96/98/CE, nelle aree di mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento richiesto dalla COLREG 72 e, per le navi portarinfuse, equipaggiamenti di sicurezza specifici. Si applica agli Stati membri ai fini del recepimento e agli operatori che immettono sul mercato o utilizzano a bordo i dispositivi interessati; sono previste esclusioni/trasferimenti per alcune voci spostate dall’allegato A.1 all’A.2 o viceversa, nonché un regime transitorio per taluni dispositivi già prodotti prima della data di applicazione nazionale.

Direttiva 2008/67/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo

La direttiva interviene sull’impianto tecnico della direttiva 96/98/CE, che disciplina l’equipaggiamento marittimo oggetto di omologazione CE. Il suo obiettivo è allineare l’elenco dei prodotti e le norme di prova ai testi aggiornati delle convenzioni internazionali e agli standard tecnici adottati dall’IMO e dagli organismi di normazione europei e internazionali.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che, dopo l’ultima modifica della direttiva 96/98/CE, sono entrate in vigore nuove modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche di prova. La Commissione ritiene pertanto necessario recepire tali aggiornamenti per ragioni di chiarezza e per mantenere coerente il regime UE con gli strumenti internazionali applicabili. L’atto è adottato sulla base dell’articolo 17 della direttiva 96/98/CE e secondo il parere del comitato COSS istituito dalla direttiva 2002/84/CE.

Oggetto dell’intervento

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE con l’allegato della presente direttiva. Ciò comporta una revisione completa dell’elenco dell’equipaggiamento marittimo, comprensivo di:

  • mezzi di salvataggio;
  • prevenzione dell’inquinamento marino;
  • protezione antincendio;
  • apparecchiature di navigazione;
  • apparecchiature di radiocomunicazione;
  • equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72;
  • equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse.

Ambito applicativo tecnico

L’allegato distingue due macro-categorie:

  • allegato A.1: equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali già contemplano norme tecniche di prova dettagliate;
  • allegato A.2: equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali.

Per ciascuna voce sono indicati, in modo sistematico, la regola SOLAS/MARPOL/COLREG pertinente, le risoluzioni e circolari IMO rilevanti, le norme di prova EN/IEC/ISO applicabili e i moduli di valutazione della conformità. Le note dell’allegato A.1 precisano che:

  • si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova;
  • i documenti di conformità devono specificare la norma di prova e la relativa versione;
  • quando sono previste due serie di norme separate da "oppure", ciascuna è sufficiente;
  • quando gli elementi sono separati da virgole, si applicano tutte le prescrizioni citate;
  • ove sia previsto il modulo H, esso deve essere corredato dell’attestato di valutazione del progetto;
  • i requisiti dell’allegato non incidono sui requisiti di trasporto previsti dalle convenzioni internazionali.

Principali aggiornamenti dell’allegato A.1

L’allegato A.1 amplia e aggiorna numerose voci già soggette a omologazione, includendo o ridefinendo, tra le altre, apparecchiature di salvataggio, estintori, tute di immersione, sistemi di rilevazione e segnalazione incendi, sistemi sprinkler, impianti fissi di estinzione, apparecchi di navigazione e radiocomunicazione, nonché equipaggiamenti per unità veloci (HSC).

Tra gli elementi di maggiore rilievo figurano:

  • l’inserimento di nuove voci come i verricelli per imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, la scala per pilota, il sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS), il registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) e il sistema di controllo della rotta funzionante con velocità a partire da 30 nodi;
  • l’aggiornamento degli standard per dispositivi di navigazione moderni come ECDIS, AIS, ARPA, DGPS/GLONASS, VDR, bussola giroscopica, riflettori radar, mappe nautiche per radar di bordo;
  • la revisione delle apparecchiature di radiocomunicazione, inclusi sistemi VHF/MF/HF DSC, NAVTEX, EGC, Inmarsat, EPIRB, SART e terminali radio per imbarcazioni di salvataggio;
  • l’aggiornamento di numerosi componenti antincendio, tra cui estintori, dispositivi di rilevazione incendi, porte e serrande tagliafuoco, materiali resistenti al fuoco, sistemi sprinkler e impianti a gas inerte.

Trasferimenti e soppressioni di voci

L’allegato segnala molte voci trasferite dall’allegato A.1 all’allegato A.2 o viceversa, oppure stralciate. In particolare, diverse apparecchiature precedentemente incluse nell’elenco delle norme dettagliate sono ricollocate nell’allegato A.2 quando non esistono norme tecniche di prova dettagliate, e viceversa. Questo meccanismo mostra che la direttiva non crea un nuovo regime autonomo, ma aggiorna il perimetro tecnico dell’equipaggiamento già disciplinato dalla direttiva 96/98/CE.

Elementi di prevenzione dell’inquinamento marino

Nella sezione dedicata alla prevenzione dell’inquinamento marino, l’allegato A.1 include, tra l’altro:

  • apparecchiatura per il filtraggio delle acque di sentina fino a 15 p.p.m.;
  • rilevatori di interfaccia olio/acqua;
  • misuratori del tenore di olio minerale;
  • sistemi di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere;
  • sistemi di trattamento dei reflui;
  • inceneritori di bordo.

L’allegato A.2, invece, contempla sistemi di monitoraggio e registrazione del NOx, sistemi di depurazione dei gas di scarico, metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NOx, altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SOx e sistemi di regolazione dell’acqua di zavorra.

Protezione antincendio e sicurezza a bordo

La sezione antincendio è tra le più estese e comprende sia dispositivi di protezione individuale sia componenti di impianti fissi e automatici. Vi rientrano, tra gli altri:

  • indumenti, stivali, guanti, caschi e autorespiratori per vigili del fuoco;
  • dispositivi di protezione termica e respiratori di emergenza;
  • materiali non combustibili e materiali a limitata propagazione di fiamma;
  • porte, serrande, finestre e portellini tagliafuoco;
  • sistemi sprinkler, ugelli, estintori e impianti fissi a gas o schiuma;
  • componenti di sistemi di rilevazione e segnalazione d’incendio.

Per molte di queste voci sono richiamate norme EN, IEC e ISO molto specifiche, con particolare rilievo per il Codice FTP e il Codice FSS dell’IMO.

Navigazione e radiocomunicazioni

Nella navigazione, la direttiva recepisce e aggiorna la disciplina relativa a:

  • bussole magnetiche e giroscopiche;
  • ecometri e indicatori di velocità/distanza;
  • impianti radar, ARPA e ATA/EPA;
  • ECDIS, RCDS e sistemi integrati di navigazione;
  • VDR e S-VDR;
  • AIS, BNWAS e sistemi di controllo della rotta;
  • apparecchiature per unità veloci.

Per le radiocomunicazioni, sono aggiornati i requisiti per:

  • VHF/MF/HF DSC;
  • NAVTEX;
  • EGC;
  • Inmarsat-B, C e F;
  • EPIRB a 406 MHz e a onde lunghe;
  • SART;
  • radiotelefoni portatili e fissi per imbarcazioni di salvataggio;
  • apparecchiature aeronautiche VHF.

Equipaggiamento COLREG 72 e navi portarinfuse

Per la convenzione COLREG 72, l’allegato conferma l’omologazione delle luci di navigazione e dei dispositivi di segnalazione sonora, rinviando alle pertinenti norme di prova EN/IEC e alle regole dell’allegato III della convenzione.

Per le navi portarinfuse, l’allegato A.2 introduce o mantiene l’apparecchiatura di movimentazione e i dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo delle unità adibite al trasporto alla rinfusa, richiamando la risoluzione IMO MSC.188(79).

Regime di recepimento e decorrenza

L’articolo 3 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 21 luglio 2009 e di applicare le misure nazionali dalla stessa data. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione sia il testo delle disposizioni adottate sia una tabella di correlazione, oltre alle principali disposizioni nazionali nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore marittimo, la direttiva assume rilievo perché:

  • modifica il catalogo dei prodotti soggetti a omologazione e certificazione;
  • impone l’uso di standard tecnici aggiornati e correttamente identificati nei documenti di conformità;
  • richiede attenzione ai trasferimenti di voci tra allegati A.1 e A.2, che incidono sul regime di valutazione della conformità;
  • introduce un periodo transitorio di due anni per alcuni dispositivi già prodotti secondo i regimi nazionali preesistenti.

In sostanza, la direttiva non lascia agli Stati membri margini di discrezionalità sul risultato tecnico da conseguire, ma solo sulla forma del recepimento e sui mezzi nazionali, nel quadro del termine vincolante del 21 luglio 2009.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato A della direttiva 96/98/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato A della direttiva 96/98/CE sia sostituito integralmente dall’allegato della presente direttiva. Il nuovo allegato ridefinisce l’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto a certificazione/omologazione, con aggiornamento delle norme tecniche di prova e dei moduli di valutazione della conformità.

Regime transitorio per nuovi dispositivi e voci trasferite

L’articolo 2 prevede che un dispositivo indicato come "nuova voce" oppure trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1, se prodotto prima della data di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo le procedure di omologazione già vigenti nel territorio di uno Stato membro, possa essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante comunitaria nei due anni successivi a tale data.

Recepimento nazionale

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 21 luglio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 21 luglio 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza.

Comunicazione delle disposizioni nazionali

L’articolo 3, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Aggiornamento tecnico dell’elenco di equipaggiamento

L’allegato sostituisce e riorganizza i cataloghi di equipaggiamento delle categorie mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento COLREG 72 e sicurezza per navi portarinfuse. Per molte voci sono indicati i riferimenti alle regole SOLAS, MARPOL o COLREG, alle risoluzioni/circolari IMO pertinenti e alle norme EN/IEC/ISO applicabili.

Norme aggiornate e note interpretative

Le note generali dell’allegato A.1 precisano che si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova; i rapporti di prova, certificati e dichiarazioni di conformità devono indicare la norma e la versione applicata. Dove sono elencate due serie di norme alternative separate da "oppure", ciascuna serie è sufficiente; dove sono separati da virgola, si applicano cumulativamente. In alcuni casi il modulo H richiede l’attestato di valutazione del progetto.

Trasferimenti, nuove voci e voci soppresse

L’allegato contiene numerosi trasferimenti di dispositivi tra A.1 e A.2 e la creazione di nuove voci, ad esempio in materia di ECDIS, AIS, BNWAS, VDR semplificato, apparecchiature di rilevazione gas/ossigeno, sistemi radar e diversi componenti antincendio e di salvataggio. Alcune voci risultano stralciate o sostituite, con conseguente aggiornamento dell’ambito soggetto a omologazione.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza della navigazioneprotezione dell'ambiente marinoprotezione antincendioradiocomunicazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.