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direttiva

Direttiva 2008/65

Direttiva 2008/65/CE della Commissione, del 27 giugno 2008 , recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida

Normativa europea32008L0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 91/439/CEE introducendo modifiche tecniche ai codici comunitari riportati sulla patente e ai requisiti minimi per gli esami di guida. L’intervento mira soprattutto ad adeguare la disciplina al progresso tecnico, a precisare la nozione di veicolo dotato di cambio automatico e a rafforzare la preparazione alla guida sicura nelle gallerie stradali. È inoltre previsto un regime transitorio per alcuni veicoli impiegati negli esami e un termine di recepimento molto ravvicinato.

Modifica tecnica della direttiva 91/439/CEE sulla patente di guida, con aggiornamento dei codici comunitari e dei requisiti minimi per esami e veicoli d’esame, inclusa la guida in galleria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche nella disciplina nazionale delle patenti di guida prevista dalla direttiva 91/439/CEE. Riguarda in particolare il contenuto delle patenti, i codici comunitari, i requisiti dei veicoli usati per gli esami di guida e alcuni elementi delle prove teoriche e pratiche. Sono interessati i candidati agli esami per le categorie di patente menzionate e i veicoli utilizzati per tali prove; è prevista una disciplina transitoria per alcuni veicoli d’esame non conformi ai nuovi requisiti, utilizzabili fino al 30 settembre 2013.

Modifica della direttiva 91/439/CEE in materia di patente di guida

La direttiva 2008/65/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina europea della patente di guida, modificando la direttiva 91/439/CEE. L’obiettivo è aggiornare i codici comunitari riportati sulla patente, adeguare la nozione di veicolo dotato di cambio automatico e rafforzare alcuni contenuti tecnici delle prove di guida, con particolare attenzione alla sicurezza nelle gallerie stradali.

Finalità dell’intervento

Il considerando evidenzia tre direttrici principali:

  • l’aggiornamento dell’elenco dei codici di cui agli allegati I e I bis;
  • l’adeguamento del codice comunitario 78 al progresso scientifico e tecnico;
  • la revisione dei requisiti minimi per i veicoli d’esame e per le prove teoriche e pratiche, così da allinearli alle esigenze del traffico quotidiano e migliorare la sicurezza stradale, in particolare nelle gallerie.

Modifiche ai codici comunitari sulla patente

La direttiva modifica gli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE, relativi alle informazioni riportate sulla patente di guida. In particolare:

  • il codice 10.02 è sostituito con la dicitura: "Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)";
  • il codice 78 è ridefinito come limitazione a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1).

Si tratta di una precisazione tecnica che incide sulla portata dell’abilitazione risultante dalla patente e sulla corretta annotazione delle limitazioni di guida.

Prove di guida e nozione di veicolo con cambio automatico

Nel punto 5.1 dell’allegato II viene chiarito che, se il candidato svolge la prova di capacità e comportamento su un veicolo privo di pedale della frizione o, per le categorie A e A1, di leva manuale, tale circostanza deve essere indicata sulla patente rilasciata sulla base di tale prova. La patente così rilasciata abilita soltanto alla guida di veicoli privi di pedale della frizione o di leva manuale, a seconda della categoria.

La direttiva definisce inoltre il "veicolo dotato di cambio automatico" come un veicolo in cui non è presente il pedale della frizione o, per le categorie A o A1, la leva manuale. La norma ha rilievo pratico per l’impostazione delle prove e per la successiva limitazione dell’abilitazione alla guida.

Requisiti dei veicoli d’esame e regime transitorio

Il punto 5.2 dell’allegato II disciplina i veicoli utilizzati per gli esami nelle categorie B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E.

La direttiva prevede che i veicoli non conformi ai nuovi requisiti minimi, ma già impiegati fino alla data indicata nell’articolo 3 della direttiva 2008/65/CE, possano continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. Inoltre, gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico di tali veicoli fino alla medesima data.

Si tratta di una clausola transitoria che lascia agli Stati membri un margine operativo nell’adeguamento tecnico delle dotazioni per gli esami di guida.

Formazione sulla guida in galleria e aggiornamento delle prove

La direttiva integra il punto 2.1.3 dell’allegato II introducendo tra gli obiettivi formativi la "guida sicura nelle gallerie stradali". Coerentemente, nei punti 6.3.8, 7.4.8 e 8.3.8 il termine "gallerie" viene aggiunto all’elenco degli elementi e delle caratteristiche stradali speciali considerati nelle prove.

L’intervento mira a rendere più aderenti alla circolazione reale i contenuti teorici e pratici dell’esame, rafforzando la preparazione dei candidati su un’infrastruttura considerata sensibile sotto il profilo della sicurezza.

Termini di recepimento e obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e mettere in vigore, entro il 30 settembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono informare immediatamente la Commissione e, quando adottano tali disposizioni, inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono recepirne le prescrizioni nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei codici comunitari sulla patente

All’allegato I e all’allegato I bis della direttiva 91/439/CEE sono sostituite le diciture dei codici 10.02 e 78. Il codice 10.02 diventa: "Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)". Il codice 78 viene ridefinito come limitazione a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1).

Adeguamento della definizione di veicolo con cambio automatico

Nel punto 5.1 dell’allegato II si precisa che, se la prova di capacità e comportamento è svolta su un veicolo privo di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A e A1), tale circostanza deve essere indicata sulla patente rilasciata e la patente abilita soltanto alla guida di tali veicoli. È anche chiarito che per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione (o la leva manuale, per le categorie A o A1).

Requisiti minimi dei veicoli d’esame e disciplina transitoria

Nel punto 5.2 dell’allegato II si stabilisce che i veicoli utilizzati per le prove delle categorie B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E che non siano conformi ai nuovi requisiti minimi, ma che fossero già utilizzati fino alla data indicata nell’articolo 3 della direttiva, possono continuare a essere impiegati fino al 30 settembre 2013. Gli Stati membri possono inoltre dare attuazione alle prescrizioni relative al carico di tali veicoli fino alla stessa data.

Adeguamento dei termini per l’attuazione di specifiche prove

Nel punto 6.2.5 dell’allegato II l’espressione "entro cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva" è sostituita da "entro il 30 settembre 2008", fissando un termine più preciso per l’adeguamento richiesto.

Guida sicura nelle gallerie stradali

Nel punto 2.1.3 dell’allegato II è inserito tra gli obiettivi della formazione anche la "guida sicura nelle gallerie stradali". Nei punti 6.3.8, 7.4.8 e 8.3.8 il termine "gallerie" è aggiunto all’elenco degli elementi e caratteristiche stradali speciali considerati nelle prove teoriche e pratiche.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 settembre 2008 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradalepatente di guidaformazione e abilitazione alla guida

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