Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2008/64

Direttiva 2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno 2008 , che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32008L0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna gli allegati della direttiva 2000/29/CE alla luce dell'evoluzione delle informazioni fitosanitarie fornite dagli Stati membri. In particolare, rimuove o ricolloca alcuni organismi nocivi negli elenchi rilevanti, aggiorna il perimetro di varie zone protette e modifica alcune deroghe e requisiti particolari per le importazioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2008 e applicarle dal 1 settembre 2008.

Modifica degli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sulle misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e incide sul regime fitosanitario relativo all'introduzione, alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché sul riconoscimento di zone protette all'interno dell'UE. Riguarda in particolare determinate specie vegetali destinate alla piantagione, alcuni organismi nocivi specifici e talune aree territoriali di Stati membri e della Svizzera indicate negli allegati della direttiva 2000/29/CE, con esclusione o aggiornamento di specifiche zone protette e deroghe.

Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE in materia fitosanitaria

La direttiva 2008/64/CE della Commissione aggiorna la disciplina fitosanitaria dell'Unione contenuta nella direttiva 2000/29/CE, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri circa la diffusione di alcuni organismi nocivi e l'evoluzione delle zone protette. L'intervento mira ad adeguare gli elenchi degli organismi e le relative misure di protezione al rischio effettivamente accertato.

Finalità e contesto

La direttiva 2000/29/CE stabilisce misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, prevedendo anche il riconoscimento di zone protette. La presente direttiva modifica gli allegati da I a IV per riflettere nuove valutazioni sul rischio e sul grado di insediamento di determinati organismi nocivi in specifiche aree dell'Unione e della Svizzera.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono sul regime applicabile a Stati membri, territori regionali specifici e importazioni da talune zone svizzere. Sono interessati, in particolare, alcuni vegetali destinati alla piantagione, organismi nocivi specifici e le zone protette elencate negli allegati della direttiva 2000/29/CE. Restano fuori dal perimetro di protezione le aree in cui, secondo le informazioni ricevute, gli organismi risultano ormai insediati.

Modifiche relative agli organismi nocivi

L'allegato I è modificato con la soppressione del punto 3 della sezione II, parte A, lettera a). Per quanto riguarda Heliothis armigera Hübner, la direttiva ne elimina il riferimento dall'allegato I e lo ricolloca nell'allegato II con il nome aggiornato Helicoverpa armigera (Hübner), limitatamente ai vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae destinati alla piantagione, con esclusione delle sementi.

Colletotrichum acutatum Simmonds viene invece eliminato dall'allegato II, poiché la sua presenza è considerata estesa nella Comunità; di conseguenza non deve più figurare tra gli organismi nocivi soggetti alle misure di protezione della direttiva 2000/29/CE.

Aggiornamento delle zone protette

La direttiva interviene su più zone protette, in ragione della presenza accertata di organismi nocivi in talune aree territoriali.

  • Per Citrus tristeza virus (isolati europei), Madeira non è più riconosciuta come zona protetta.
  • Per Thaumetopoea pityocampa, Ibiza non è più riconosciuta come zona protetta.
  • Per Erwinia amylovora, cessano il riconoscimento come zone protette le regioni slovene Koroška e Notranjska e, in Italia, alcune parti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  • Sempre per Erwinia amylovora, viene soppressa la deroga relativa a talune importazioni dalla Svizzera verso zone protette, poiché i cantoni di Berna e Grigioni non sono più riconosciuti come zone protette nella normativa svizzera richiamata.

Gli allegati II, III e IV sono modificati di conseguenza, con aggiornamento delle liste delle zone protette in più punti e con la soppressione di alcune eccezioni territoriali.

Modifiche dell'allegato IV e requisiti particolari

L'allegato IV è aggiornato sia nella parte A sia nella parte B. In particolare:

  • nei punti 27.1 e 20, il riferimento a "Heliothis armigera Hübner" è sostituito da "Helicoverpa armigera (Hübner)";
  • nella parte B, il punto 17 è soppresso;
  • nel punto 21, la seconda colonna viene modificata in modo da circoscrivere ai cantoni svizzeri di Friburgo, Vaud e Valais l'origine dei vegetali ammessi, con conseguente aggiornamento delle zone protette;
  • anche il punto 21.3 è modificato in senso analogo;
  • il punto 31 è aggiornato con la sostituzione della terza colonna relativa alle zone protette, che ora esclude Madeira per il Portogallo.

Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e devono applicarle dal 1 settembre 2008. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure di recepimento, una tavola di concordanza e il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nella materia disciplinata.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare e fitosanitario, la direttiva comporta la necessità di verificare gli elenchi aggiornati degli organismi nocivi, le zone protette e i requisiti particolari applicabili alle importazioni e alla movimentazione di vegetali. L'effetto pratico principale è l'adeguamento delle procedure di controllo, certificazione e conformità fitosanitaria ai nuovi allegati della direttiva 2000/29/CE.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone che gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati conformemente all'allegato della direttiva 2008/64/CE.

Termine di recepimento e applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 agosto 2008 e applicarle dal 1 settembre 2008. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Aggiornamento dell'allegato I

Nella sezione II, parte A, lettera a), il punto 3 è soppresso, con effetto sul regime degli organismi nocivi soggetti a divieto generale.

Aggiornamento dell'allegato II: Heliothis/Helicoverpa armigera

L'organismo Heliothis armigera Hübner viene soppresso dall'allegato I e inserito nell'allegato II, con la nuova denominazione scientifica Helicoverpa armigera (Hübner), limitatamente ai vegetali di Dendranthema, Dianthus, Pelargonium e Solanaceae destinati alla piantagione, esclusi i semi.

Aggiornamento dell'allegato II: Colletotrichum acutatum

Poiché la presenza di Colletotrichum acutatum Simmonds risulta estesa nella Comunità, l'organismo è eliminato dagli elenchi dell'allegato II e non è più soggetto a misure di protezione ai sensi della direttiva 2000/29/CE.

Zone protette e allegati II e III

Sono aggiornate le zone protette per Erwinia amylovora e altri organismi, con esclusione o revisione di porzioni territoriali in Portogallo (Madeira), Spagna (Ibiza), Slovenia (regioni Koroška e Notranjska), Italia (parti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e Svizzera (cantoni di Berna e Grigioni), con conseguenti modifiche degli allegati II e III.

Aggiornamento dell'allegato IV: requisiti particolari

Nell'allegato IV sono aggiornati i requisiti particolari per alcune importazioni e vegetali, inclusa la sostituzione del nome Heliothis armigera Hübner con Helicoverpa armigera (Hübner), la soppressione del punto 17 della parte B e la revisione di condizioni relative ai cantoni svizzeri autorizzati (Friburgo, Vaud, Valais) e alle zone protette interessate.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio di vegetalitutela delle piantecontrolli alle frontiere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.