Direttiva 2008/69
Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1 o luglio 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell’allegato I otto sostanze attive, ritenute conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i prodotti fitosanitari. Stabilisce condizioni di autorizzazione e uso, nonché obblighi per gli Stati membri di recepimento e di revisione delle autorizzazioni esistenti. Prevede inoltre specifiche attenzioni per la protezione degli organismi acquatici, terrestri e degli artropodi non bersaglio, con misure di attenuazione dei rischi ove necessario.
Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, con condizioni specifiche di uso e recepimento da parte degli Stati membri.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla autorizzazione, revisione, modifica o revoca dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato. Incide sul regime di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari disciplinato dalla direttiva 91/414/CEE, con effetti sui titolari delle autorizzazioni vigenti e sui fascicoli tecnici richiesti dagli allegati II e III di tale direttiva. Le iscrizioni nell’allegato I decorrono dal 1° gennaio 2009 e restano valide fino al 31 dicembre 2018 per ciascuna sostanza, salva l’eventuale disciplina nazionale di recepimento e revisione delle autorizzazioni; sono previste condizioni specifiche di impiego e, per talune sostanze, cautele ambientali e protezione di organismi non bersaglio.
Iscrizione di nuove sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2008/69/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell’allegato I otto sostanze attive destinate a prodotti fitosanitari: clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen. L’intervento segue la procedura di valutazione prevista per la terza fase del programma di lavoro ex articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e si fonda sulla conclusione che, per gli usi esaminati, tali sostanze soddisfano in generale i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della stessa direttiva.
Contesto normativo e criteri di valutazione
La Commissione richiama i regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002, che disciplinano la valutazione delle sostanze attive, nonché il regolamento (CE) n. 1095/2007, che ha introdotto nell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1490/2002 la possibilità di iscrivere nell’allegato I sostanze per le quali vi sia ragionevole certezza dell’assenza di effetti nocivi sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee e sull’ambiente. La Commissione dichiara di aver esaminato gli effetti delle sostanze sulla base degli usi proposti e di aver concluso che esse soddisfano tale criterio.
Obiettivo della direttiva
L’obiettivo è consentire l’autorizzazione, secondo il quadro della direttiva 91/414/CEE, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte, assicurando al contempo un livello adeguato di tutela della salute e dell’ambiente. La direttiva mira anche a dare agli Stati membri e agli operatori un tempo ragionevole per adeguarsi alle nuove iscrizioni e per rivedere le autorizzazioni già esistenti.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2009 le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1° luglio 2009. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
La direttiva impone agli Stati membri di rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari già autorizzati contenenti le sostanze iscritte. In via generale, entro il 30 giugno 2009 essi devono, se necessario, modificare o revocare tali autorizzazioni e verificare che le sostanze, salvo quelle indicate nella parte B dell’iscrizione, soddisfino le condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Devono anche verificare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, in linea con l’articolo 13 della direttiva.
Riesame approfondito e termini più lunghi
In deroga al termine generale, l’articolo 3, paragrafo 2, richiede un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, per ogni prodotto autorizzato contenente una delle sostanze iscritte, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008. Tale riesame deve tenere conto della parte B dell’iscrizione e deve verificare il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Successivamente, gli Stati membri devono:
- modificare o, se necessario, revocare entro il 31 dicembre 2013 le autorizzazioni dei prodotti contenenti una delle sostanze come unica sostanza attiva;
- per i prodotti contenenti una delle sostanze tra più sostanze attive, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2013 oppure entro la data prevista dalla direttiva o dalle direttive in base alle quali la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell’allegato I, se tale data è diversa.
Condizioni specifiche di iscrizione per ciascuna sostanza
Nell’allegato sono indicati per ciascuna sostanza il nome comune, i numeri di identificazione, la denominazione IUPAC, i requisiti di purezza, la data di entrata in vigore dell’iscrizione e la sua scadenza. Tutte le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 2009 e scadono il 31 dicembre 2018.
Le disposizioni specifiche limitano l’uso autorizzabile come segue:
- clofentezina: solo uso come acaricida;
- dicamba: solo uso come erbicida;
- difenoconazolo: solo uso come fungicida;
- diflubenzurone: solo uso come insetticida;
- imazaquin: solo uso come fitoregolatore;
- lenacil: solo uso come erbicida;
- ossadiazone: solo uso come erbicida;
- picloram: solo uso come erbicida;
- piriprossifen: solo uso come insetticida.
Per alcune sostanze sono inoltre fissate soglie di purezza e, nel caso del diflubenzurone, un limite specifico per l’impurità 4-cloroanilina pari a 0,03 g/kg.
Protezione dell’ambiente e degli organismi non bersaglio
Per il difenoconazolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e, se necessario, adottare misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni di impiego. Per il diflubenzurone è richiesta particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri e degli artropodi non bersaglio, api comprese, con eventuali misure di mitigazione. Per il piriprossifen la particolare attenzione riguarda gli artropodi non bersaglio, api comprese, con eventuali misure di attenuazione dei rischi.
Relazioni di riesame e principi uniformi
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni delle relazioni di riesame approvate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in particolare delle appendici I e II relative a ciascuna sostanza. La direttiva chiarisce così il contenuto tecnico-minimo da considerare nella fase nazionale di valutazione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è rivolta agli Stati membri. Sul piano pratico, essa non introduce un nuovo regime autonomo di autorizzazione, ma opera come modifica puntuale della direttiva 91/414/CEE, imponendo l’adeguamento delle decisioni nazionali in materia di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate.
Disposizioni principali
Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con l’inserimento delle sostanze attive elencate nell’allegato della direttiva. Le sostanze sono: clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen.
Termine di recepimento e applicazione nazionale
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2009 e applicarle dal 1° luglio 2009. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri, se necessario, di modificare o revocare entro il 30 giugno 2009 le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte. Entro tale data devono verificare la conformità delle sostanze, salvo quelle indicate nella parte B dell’iscrizione, alle condizioni dell’allegato I e accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo l’articolo 13.
Riesame approfondito dei prodotti autorizzati
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga: gli Stati membri devono riesaminare, entro il 31 dicembre 2008, ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze iscritte, come sostanza unica o tra più sostanze tutte iscritte, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, tenendo conto della parte B dell’iscrizione. In base all’esito, devono verificare il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
Scadenze successive per modifica o revoca delle autorizzazioni
Sempre ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri devono modificare o, se necessario, revocare entro il 31 dicembre 2013 le autorizzazioni dei prodotti contenenti una delle sostanze come unica sostanza attiva. Se la sostanza è presente in un prodotto come una tra più sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 dicembre 2013 oppure entro la data fissata dalla direttiva o dalle direttive sulla base delle quali la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell’allegato I, se tale data è diversa.
Condizioni specifiche per ciascuna sostanza attiva
Nell’allegato sono fissati per ciascuna sostanza il numero d’iscrizione, la purezza minima richiesta, la data di entrata in vigore (1° gennaio 2009), la scadenza dell’iscrizione (31 dicembre 2018) e le disposizioni specifiche. Per molte sostanze è consentito un solo uso: clofentezina come acaricida; dicamba, lenacil, ossadiazone e picloram come erbicidi; difenoconazolo come fungicida; diflubenzurone e piriprossifen come insetticidi; imazaquin come fitoregolatore.
Attenzioni particolari e misure di mitigazione dei rischi
Per difenoconazolo, diflubenzurone e piriprossifen gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione rispettivamente degli organismi acquatici, degli organismi acquatici, degli organismi terrestri e degli artropodi non bersaglio, api comprese. Per diflubenzurone e piriprossifen le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Riferimento alle relazioni di riesame
Per tutte le sostanze iscritte, la parte B dell’allegato impone di tener conto, nell’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, delle conclusioni delle relative relazioni di riesame, in particolare delle appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2009. L’articolo 5 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 30 giu 2008Direttiva 2008/66
- direttiva · 30 giu 2008Direttiva 2008/67
- direttiva · 27 giu 2008Direttiva 2008/64
- direttiva · 27 giu 2008Direttiva 2008/65
- direttiva · 11 lug 2008Direttiva 2008/70
- direttiva · 20 giu 2008Direttiva 2008/62
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →