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Sentenza

Sentenza n. 2696/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e condannato il Ministero ad accreditare € 1.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2246/2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero ad accreditare € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. La sentenza era stata notificata il 27 luglio 2025 ed era passata in giudicato, come attestato il 13 marzo 2026. Dedotta la persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’attuazione del giudicato. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: accertati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso dalla notificazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, ordina al Ministero di adottare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza gli atti necessari a corrispondere le somme dovute, escluso l’importo delle spese liquidate nel giudizio presupposto e distratte al difensore, estraneo al presente giudizio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà completare l’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, previa attestazione della scadenza del termine assegnato e della persistente inottemperanza. Il commissario dovrà compiere anche le necessarie operazioni contabili e di reperimento delle somme; l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa non giustifica l’omessa esecuzione. Non è riconosciuto un compenso al commissario, dirigente del Ministero, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è accolto, con ordine all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato il diritto della ricorrente alla costituzione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto alla Carta docente già riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ad accreditare sulla carta docente la somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

    Il giudicato presupposto ha disposto gli interessi legali sulla somma dovuta dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola sul mancato compenso del commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La disposizione è richiamata quale base della regola, applicata in via analogica, per cui il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione non ha diritto a un compenso ulteriore per l’esecuzione di condanne pecuniarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, accertati il decorso del termine dilatorio applicabile alle esecuzioni contro le amministrazioni e la persistente mancata esecuzione, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria deve compiere gli atti contabili necessari e reperire materialmente le somme dovute; la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
  • Il dirigente dell’amministrazione nominato commissario ad acta per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso aggiuntivo, essendo l’attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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