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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35327/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 5 dicembre 2025 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Con l’unico motivo ha denunciato vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e assertiva, priva dell’indicazione degli elementi posti a fondamento della doglianza e quindi inidonea a consentire il sindacato di legittimità; ha inoltre osservato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute dal giudice di primo grado, sebbene non nella massima estensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo, relativo alle attenuanti generiche, non rispettava i requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La censura non indicava gli elementi a sostegno della critica alla motivazione e il beneficio richiesto era già stato riconosciuto in primo grado, pur senza la massima estensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

    Il motivo di impugnazione deve esporre in modo specifico gli elementi su cui si fonda la censura, così da rendere identificabili i rilievi rivolti alla decisione e consentire il controllo del giudice dell'impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando un vizio di motivazione, formuli doglianze generiche e assertive senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della censura, in modo da impedire al giudice di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento di un beneficio non è idonea a fondare il ricorso quando il beneficio risulta già riconosciuto dal giudice di primo grado, sebbene in misura non massima, e il ricorrente non individua specifici vizi della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA

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