Cassazione Civile, Ordinanza n. 22659/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, di un'intimazione di pagamento fondata su più cartelle esattoriali. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo inesistenti le notifiche delle cartelle, perché eseguite a mezzo PEC da un indirizzo dell'Agente della riscossione non presente nei pubblici registri, con conseguente illegittimità dell'intimazione presupposta. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, sostenendo che la normativa sulla notifica telematica richiede l'iscrizione nei pubblici elenchi dell'indirizzo PEC del destinatario, non del mittente, e che la notifica risultava comunque correttamente effettuata all'indirizzo PEC della destinataria, come attestato dalle ricevute di avvenuta consegna.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di notificazione via PEC, l'esigenza dell'utilizzo di un indirizzo risultante da pubblici elenchi riguarda il destinatario della notifica, mentre per il mittente è sufficiente un indirizzo PEC valido risultante da pubblici elenchi; inoltre, la nullità processuale non è configurabile in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ne ha tratto la conseguenza che la CTR aveva errato nel qualificare come inesistenti le notifiche delle cartelle solo perché provenienti da un indirizzo PEC dell'Agente della riscossione non presente nei registri pubblici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina della notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento riferisce l'obbligo di indicare un indirizzo presente nel pubblico registro al destinatario della notifica, non al mittente.
art. 3-bis l. n. 53 del 1994
La notificazione telematica va eseguita con un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi e verso un indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi; la norma, in ambito tributario, non impone requisiti ulteriori per l'indirizzo del mittente oltre quelli previsti in generale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 217 del 2017
Ha ampliato il novero dei pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni e comunicazioni in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.
artt. 6-bis, 6-quater e 62 d.lgs. n. 82 del 2005
Sono richiamati come pubblici elenchi rilevanti per le notifiche telematiche.
art. 16, comma 12, d.lgs. n. 82 del 2005
È incluso tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche.
art. 16, comma 6, d.l. n. 185 del 2008
È richiamato, in quanto convertito dalla l. n. 2 del 2009, tra le fonti dei pubblici elenchi PEC.
Massime di principio
- Nella notificazione via PEC, l'indirizzo che deve risultare dai pubblici elenchi è quello del destinatario; per il mittente è sufficiente l'utilizzo di un indirizzo PEC valido e riconducibile al notificante.
- La nullità della notificazione per irregolarità formali non è configurabile in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario e in presenza del raggiungimento dello scopo dell'atto.
- In materia di cartelle di pagamento notificate via PEC, la contestazione relativa alla provenienza dell'atto da un indirizzo non presente nei registri pubblici non determina di per sé l'inesistenza della notificazione, se l'atto è stato ricevuto dal destinatario al corretto indirizzo PEC e non vi è incertezza su provenienza e contenuto.
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