Sentenza n. 490/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n.199/2024 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 199/2024 del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, passata in giudicato il 9 ottobre 2024 e notificata al Ministero il 22 maggio 2024. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio economico annuo di euro 500,00, mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità nelle quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile senza documentare l'avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stato notificato al Ministero presso la sede reale e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza e ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di mettere a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e gli importi relativi alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
€ 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato ai docenti ricorrenti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice ed è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine stabilito nella sentenza.
- L'esecuzione di un giudicato che riconosce un beneficio economico mediante una specifica carta o strumento amministrativo comprende sia la messa a disposizione dello strumento sia l'accredito degli importi relativi alle annualità riconosciute, oltre agli interessi dovuti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, conferendogli anche la facoltà di delega nei limiti indicati nel provvedimento.
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