Ordinanza n. 48/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di aggiornamento e di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti del Sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di aggiornamento e di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Parma che ha rigettato l’istanza di aggiornamento e di revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge, in termini di fumus boni iuris, che l’Amministrazione avrebbe fondato il provvedimento sfavorevole su condanne penali senza illustrare in modo sufficientemente circostanziato tutti gli elementi richiesti dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 per valutare la pericolosità dello straniero. In particolare, sarebbe mancata una compiuta considerazione della durata del soggiorno in Italia e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, nonché delle concrete circostanze di fatto rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato sino all’adozione di un nuovo atto. La Questura è stata ordinata di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un nuovo provvedimento di conferma o di revoca del precedente, corredato da motivazione idonea e completa. Il nuovo provvedimento dovrà escludere ogni automatismo tra la condanna penale e l’esito sfavorevole, applicando la tutela rafforzata riconosciuta ai soggiornanti di lungo periodo e procedendo a un esame dettagliato degli elementi indicati dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, in relazione alle concrete circostanze del caso e alla pericolosità sociale dell’interessato. Il periculum in mora è stato ravvisato nel pregiudizio connesso al possibile allontanamento dell’interessato dal territorio nazionale. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per l’esame della domanda di sospensione.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (…). Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La valutazione della pericolosità non può risolversi in un automatismo fondato sulle condanne penali: il questore deve esaminare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, alla luce delle concrete circostanze di fatto.
art. 380 c.p.p.
È richiamato dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 con riferimento alle condanne, anche non definitive, rilevanti nella valutazione della pericolosità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la presenza di condanne penali non determina automaticamente il diniego o la revoca del titolo: il questore deve formulare un concreto e attuale giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- La motivazione del provvedimento sfavorevole concernente un soggiornante di lungo periodo deve esaminare in modo circostanziato, oltre alle eventuali condanne penali, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, in applicazione della tutela rafforzata prevista dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998.
- In sede cautelare, qualora la motivazione amministrativa non dimostri un esame concreto degli elementi rilevanti per la pericolosità sociale, il giudice può sospendere gli effetti dell’atto ai soli fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
- Il possibile allontanamento dello straniero dal territorio nazionale può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare degli effetti del diniego o della revoca del permesso di soggiorno.
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