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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Bando e del Disciplinare di gara della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano - CUP E38I18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila) – CIG: B9CB4017B5” (valore complessivo dell’appalto € 132.926.418,5; importo a base d’asta € 110.168.735,71); - del provvedimento che li approva, ossia della determinazione di indizione ed approvazione degli atti di gara n. 229 del 23 dicembre 2025, assunta dall'Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza e di tutte le presupposte, connesse e conseguenti determinazioni a contrarre e di avvio della procedura di gara; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 Abruzzo di Avezzano - Sulmona - L'Aquila n. 2638 del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto la decisione a contrarre e l’approvazione dei documenti di gara (non nota allo stato, se non negli estremi); - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso; e per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione integrale del Bando e del Disciplinare di gara, previa corretta riformulazione della lex specialis, con conseguente assegnazione dei nuovi termini relativi alla suddetta gara (CIG: B9CB4017B5). Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da Tabano Srl il 16 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione di AreaCom n. 35 del 29 gennaio 2026, avente ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano CUP E38I18000450006. Rettifica Determinazione e documentazione di gara: Disciplinare di gara, e Proroga termini”; - del Disciplinare di gara e del Bando di gara, così come rettificati per effetto della determina AreaCom n. 35 del 29 gennaio 2026, sopra citata (e di poi ulteriormente modificato con la determina AreaCom n. 50 del 12 febbraio 2026, avente ad oggetto “2 Rettifica documentazione di gara: Disciplinare di Gara”); - di ogni atto connesso, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione integrale del Bando e del Disciplinare di gara; Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Tabano Srl il 18 marzo 2026: per l’annullamento: - della determina AreaCom n. 50 del 12 febbraio 2026, avente ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di avezzano cup e38i18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila) - 2° Rettifica documentazione di gara: Disciplinare di Gara”; - del disciplinare di gara così come rettificato per effetto della predetta determina AreaCom n. 50 del 12 febbraio 2026; - della determina AreaCom n. 60 del 18 febbraio 2026, avente ad oggetto “gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano CUP e38i18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila). 3° Rettifica Determinazione e documentazione di gara: Disciplinare di gara, 2° Proroga termini”; - del Disciplinare di gara così come modificato per effetto della predetta determina AreaCom n. 60 del 18 febbraio 2026; - della determina AreaCom n. 80 del 2 marzo 2026, avente ad oggetto “gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano CUP e38i18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila). Esecuzione ordinanza Tar Abruzzo - L’Aquila n. 40/2026”; - del Bando e del Disciplinare di gara, così come rettificati per effetto della predetta determina AreaCom n. 80 del 2 marzo 2026 nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione del Bando e del Disciplinare di gara, così come rettificati, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa di settore.

Giustizia amministrativa202600055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare e successivi atti di rettifica e ripubblicazione relativi alla gara per la progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando e il disciplinare di una procedura aperta di rilevanza comunitaria, avente a oggetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori ospedalieri, contestando i requisiti di partecipazione e i criteri premiali previsti dalla lex specialis. In particolare, ha dedotto la violazione del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione e del principio di massima partecipazione, in relazione alle categorie SOA richieste, la manifesta irragionevolezza dell'obbligo di assumere una percentuale del 30% di personale femminile, l'illegittimità del criterio premiale collegato alla sede legale per violazione dell'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 e dei principi di favor partecipationis e libera concorrenza. Ha inoltre chiesto la ripubblicazione integrale del bando e del disciplinare, con riformulazione della lex specialis e riapertura dei termini. Con i primi motivi aggiunti ha contestato le modifiche apportate alla documentazione di gara senza integrale ripubblicazione del bando; con i secondi motivi aggiunti ha impugnato ulteriori determinazioni di rettifica e proroga dei termini, chiedendo nuovamente la ripubblicazione degli atti di gara.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale della ricorrente nel corso del giudizio. AreaCom ha modificato la lex specialis recependo le censure formulate dalla ricorrente e ha successivamente ripubblicato il bando sulla piattaforma ANAC il 26 marzo 2026, includendo anche l'anno 2025 nel requisito relativo al fatturato globale e fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La sopravvenuta attività amministrativa ha quindi attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione della pretesa mediante un'attività amministrativa successiva e comporta un accertamento sostanziale dell'avvenuta soddisfazione. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'adeguamento della legge di gara disposto dall'amministrazione in seguito all'ordinanza cautelare n. 40/2026.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 36/2023

    Individua la modalità dell'appalto integrato oggetto della procedura di gara.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla tassatività dei requisiti di partecipazione e alla massima partecipazione.

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio premiale collegato alla sede legale.

  • art. 2, comma 4, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla disciplina dei requisiti di partecipazione e delle categorie SOA.

  • art. 1, commi 4 e 7, Allegato II.3 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per contestare l'obbligo di assunzione di una percentuale del 30% di personale femminile.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito; la pronuncia ha contenuto di accertamento della piena soddisfazione della pretesa.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Richiamato per distinguere la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando l'eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito mediante nuovi provvedimenti conformi alla sua pretesa, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione sostanziale della pretesa del ricorrente e comporta un accertamento dell'avvenuta soddisfazione, mentre la seconda ricorre quando l'eventuale accoglimento non potrebbe più procurare alcuna utilità.
  • Nelle controversie relative alla lex specialis di gara, la modifica sostanziale degli atti di gara conforme alle censure dedotte e la successiva ripubblicazione del bando con riapertura dei termini possono determinare la cessazione della materia del contendere, se realizzano integralmente l'utilità perseguita dal ricorrente.
  • In assenza di un accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere impone al giudice di procedere, ai fini delle spese, a una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa originaria.
  • La piena soddisfazione della pretesa mediante attività amministrativa sopravvenuta va valutata con riferimento all'effettivo contenuto della domanda giudiziale e non alla sola rimozione parziale di singole clausole della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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