Ordinanza n. 2898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 2299/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che ha annullato due cartelle di pagamento relative al prelievo supplementare latte per la campagna 2014-2015
Esito
La controversia
Due distinti appelli sono stati proposti contro la sentenza del TAR Veneto n. 2299/2024, che aveva accolto il ricorso di due agricoltori contro le cartelle di pagamento notificate nel 2018, emesse da ADER per conto di AGEA su incarico di AVEPA, relative a un credito complessivo di Euro 56.583,78 per prelievo supplementare sul latte. Il TAR aveva ritenuto determinante l'annullamento, da parte del TAR Lazio con sentenza n. 8244/2024, del presupposto atto di prelievo relativo alla medesima campagna, per contrasto con la disciplina europea, disponendo quindi l'annullamento delle cartelle per venir meno del titolo fondante. AVEPA ha dedotto l'inammissibilità del ricorso originario per contrarietà ai principi del diritto europeo, qualificando il prelievo come recupero di aiuti di Stato indebiti; ha inoltre sostenuto l'autonomia della lista di prelievo rispetto all'intimazione di pagamento e ha invocato la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. formatosi sull'intimazione presupposta alla cartella. AGEA e ADER hanno contestato l'erronea attribuzione di effetti costitutivi alla pronuncia sul presupposto atto, la mancata sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 79 c.p.a. in attesa del passaggio in giudicato della decisione relativa all'atto a monte, nonché vizi di motivazione. Gli appellati hanno eccepito, tra l'altro, la nullità della notifica delle cartelle effettuata alla società estinta nel 2015 e il difetto di interesse, riproponendo in subordine i motivi originari assorbiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito il giudizio n. 3231/2025 al giudizio n. 2735/2025, poiché entrambi riguardano la medesima sentenza. Non ha deciso nel merito gli appelli né le eccezioni e i motivi riproposti. Ha rilevato che è fissata per il 23 aprile 2026 la trattazione dell'appello proposto da AGEA contro la sentenza del TAR Lazio n. 8244/2024, relativa all'atto presupposto di prelievo per la campagna 2014-2015. Poiché l'esito di tale giudizio è ritenuto determinante per la sorte degli appelli sulle cartelle e sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione del merito a una data successiva al deposito della sentenza nella causa presupposta, ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La causa è stata quindi rinviata all'udienza pubblica del 19 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 96, comma 1, c.p.a.
Il Collegio lo ha applicato per riunire i due giudizi di appello aventi a oggetto la medesima sentenza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È stato ritenuto applicabile quale base per il rinvio eccezionale della trattazione, in ragione del rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio relativo all'atto presupposto.
art. 295 c.p.c.
Richiamato da AGEA e ADER per sostenere la necessità della sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull'atto a monte; il Collegio non ha deciso la relativa censura.
art. 79 c.p.a.
Richiamato con l'art. 295 c.p.c. dagli appellanti in relazione alla sospensione del giudizio pregiudicato; la questione è rimasta non definita.
art. 2909 c.c.
Richiamato da AVEPA per dedurre la violazione del giudicato formatosi sull'intimazione presupposta; il Collegio non ha esaminato nel merito la censura.
Massime di principio
- Quando la decisione di un giudizio di appello dipende dall'esito di un altro giudizio avente a oggetto l'atto amministrativo presupposto, il giudice può rinviare eccezionalmente la trattazione del merito a una data successiva al deposito della sentenza nella causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- La riunione dei giudizi di appello è disposta quando essi hanno a oggetto la medesima sentenza, in applicazione dell'art. 96, comma 1, c.p.a.
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