Cassazione Penale, Sentenza n. 30556/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna a 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 400 euro di multa per rapina pluriaggravata e porto di un coltello. Due motivi di ricorso: 1) omissione della sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall'art. 20 c.p. (peni alternative più idonee alla risocializzazione), con argomento che la condotta era episodica e che la ricorrente aveva spontaneamente risarcito il danno; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 c.p. per la volontarietà del risarcimento del danno.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha comunque esaminato i profili di merito e ha ritenuto che: il risarcimento effettuato ha coperto solo il danno patrimoniale e non quello non patrimoniale, quindi non è integrale ai fini dell'attenuante ex art. 62; la richiesta di pena sostitutiva è generica e, comunque, è stato motivato un giudizio prognostico negativo circa l'ottemperanza alle prescrizioni previste per le misure alternative (richiamate violazioni pregresse e comportamenti inadempienti durante gli arresti domiciliari). Pertanto la sentenza di condanna è confermata nei suoi effetti. In aggiunta, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 20 cod. pen.
Riferimento alle pene alternative invocato dalla difesa; la corte osserva che la richiesta era generica e, comunque, non applicabile per giudizio prognostico negativo sulla futura osservanza delle prescrizioni
art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.
L'attenuante per riparazione del danno richiede risarcimento integrale; il giudice di merito ha ritenuto che il risarcimento fosse limitato al danno patrimoniale e non coprisse il danno non patrimoniale, escludendo l'attenuante
art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede le prescrizioni comuni per l'applicazione di misure alternative (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità); il rispetto di tali prescrizioni è valutato dal giudice di merito nel giudizio prognostico
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce che la sostituzione della pena detentiva è preclusa quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute; la Corte l'ha applicata per giustificare il rifiuto delle pene sostitutive
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e altre pene per il ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende
Massime di principio
- L'attenuante per la riparazione del danno (art. 62, n. 6) richiede il risarcimento integrale, comprensivo del danno non patrimoniale: il semplice pagamento di somme a titolo patrimoniale può non essere sufficiente
- Le misure alternative alla detenzione sono subordinate a una valutazione prognostica positiva circa l'ottemperanza alle prescrizioni; precedenti violazioni e comportamento personale che mostrino inaffidabilità rendono probabile il rigetto
- Le doglianze generiche o non confrontate specificamente con la motivazione di merito sono dichiarate inammissibili: il ricorso deve analizzare e contrastare puntualmente le ragioni del giudice
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'integralità del risarcimento e il giudizio prognostico; le motivazioni adeguatamente esplicitate sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità
- L'impugnazione infondata o genericamente formulata può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (es. ammende) se rilevata colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità
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