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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30556/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna a 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 400 euro di multa per rapina pluriaggravata e porto di un coltello. Due motivi di ricorso: 1) omissione della sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall'art. 20 c.p. (peni alternative più idonee alla risocializzazione), con argomento che la condotta era episodica e che la ricorrente aveva spontaneamente risarcito il danno; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 c.p. per la volontarietà del risarcimento del danno.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha comunque esaminato i profili di merito e ha ritenuto che: il risarcimento effettuato ha coperto solo il danno patrimoniale e non quello non patrimoniale, quindi non è integrale ai fini dell'attenuante ex art. 62; la richiesta di pena sostitutiva è generica e, comunque, è stato motivato un giudizio prognostico negativo circa l'ottemperanza alle prescrizioni previste per le misure alternative (richiamate violazioni pregresse e comportamenti inadempienti durante gli arresti domiciliari). Pertanto la sentenza di condanna è confermata nei suoi effetti. In aggiunta, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 20 cod. pen.

    Riferimento alle pene alternative invocato dalla difesa; la corte osserva che la richiesta era generica e, comunque, non applicabile per giudizio prognostico negativo sulla futura osservanza delle prescrizioni

  • art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.

    L'attenuante per riparazione del danno richiede risarcimento integrale; il giudice di merito ha ritenuto che il risarcimento fosse limitato al danno patrimoniale e non coprisse il danno non patrimoniale, escludendo l'attenuante

  • art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede le prescrizioni comuni per l'applicazione di misure alternative (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità); il rispetto di tali prescrizioni è valutato dal giudice di merito nel giudizio prognostico

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Stabilisce che la sostituzione della pena detentiva è preclusa quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute; la Corte l'ha applicata per giustificare il rifiuto delle pene sostitutive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e altre pene per il ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'attenuante per la riparazione del danno (art. 62, n. 6) richiede il risarcimento integrale, comprensivo del danno non patrimoniale: il semplice pagamento di somme a titolo patrimoniale può non essere sufficiente
  • Le misure alternative alla detenzione sono subordinate a una valutazione prognostica positiva circa l'ottemperanza alle prescrizioni; precedenti violazioni e comportamento personale che mostrino inaffidabilità rendono probabile il rigetto
  • Le doglianze generiche o non confrontate specificamente con la motivazione di merito sono dichiarate inammissibili: il ricorso deve analizzare e contrastare puntualmente le ragioni del giudice
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'integralità del risarcimento e il giudizio prognostico; le motivazioni adeguatamente esplicitate sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità
  • L'impugnazione infondata o genericamente formulata può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (es. ammende) se rilevata colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità

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