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Sentenza

Sentenza n. 223/2026 - Genova, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 27.5.2024, n. 216.

Giustizia amministrativa202501156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 27 maggio 2024, n. 216, relativa all'attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione monetaria se maggiore. Il beneficio spettava alla prima ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e alla seconda ricorrente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni dall'accertamento della persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione coattiva del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine assegnato.
  • Quando l'amministrazione permane inottemperante a un giudicato e non formula contestazioni sostanziali sull'obbligo di esecuzione, il giudice può ordinare l'adozione degli atti necessari a dare piena attuazione al comando giudiziale, specificandone contenuto e termine.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro il termine stabilito nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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