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Sentenza

Sentenza n. 691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n.2347/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza al decreto di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditrice)

Prevale il privato

La controversia

L’avvocata aveva chiesto l’ottemperanza al decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 5 luglio 2017, deducendo di aver depositato l’istanza di pagamento sulla piattaforma SIAMM e di non aver ricevuto il pagamento nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo non provata la notificazione del titolo all’Amministrazione. In appello è stato dedotto che, per i decreti di liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato, la registrazione telematica del titolo e dell’istanza sulla piattaforma SIAMM costituisce la modalità di comunicazione prevista dalla disciplina speciale e rende superflua un’ulteriore notificazione formale. L’appellante ha inoltre sostenuto che il decreto era definitivo, non risultando lo stato di opposizione sulla piattaforma, e che il termine di 120 giorni era decorso senza pagamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per i decreti di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, purché il provvedimento sia definitivo. Il decreto di liquidazione ha natura giurisdizionale e non è liberamente modificabile o revocabile dal magistrato che lo ha emesso, ma è soggetto agli specifici rimedi di impugnazione. Nel caso concreto la definitività risultava dal fatto che il Ministero non aveva dedotto la proposizione dell’opposizione e dalla schermata SIAMM, nella quale non compariva lo stato “decreto opposto”. La registrazione dell’istanza sulla piattaforma SIAMM rappresentava, alla luce dell’art. 37-bis d.l. n. 76/2020 e delle relative modalità attuative, l’unica modalità di deposito e comunicazione prevista per tali istanze; essa comprovava l’avvenuta ricezione della domanda. Poiché non era contestato il decorso dei 120 giorni, risultava integrata la condizione di procedibilità prevista dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato quindi ordinato a corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, da attivarsi entro un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    per conseguire l’attuazione … delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l’attuazione di provvedimenti definitivi del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, inclusi i decreti giudiziali di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Per i titoli comportanti il pagamento di somme di denaro da parte di un’amministrazione statale, la procedibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza richiede la previa comunicazione del titolo secondo le modalità applicabili e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 37-bis d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020

    Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

    La procedura telematica disciplinata dal Ministero, attuata tramite la piattaforma SIAMM, costituisce la modalità esclusiva di deposito e comunicazione delle istanze di liquidazione dei compensi in esame.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato per sostenere che il regime di definitività dei provvedimenti di liquidazione deve assicurare la possibilità di una successiva fase processuale a contraddittorio pieno per chi si ritenga pregiudicato.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in collegamento con la necessità di garantire una fase processuale di merito a contraddittorio pieno nell’ambito del regime di impugnazione dei provvedimenti di liquidazione.

  • art. 115 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato indirettamente quale testo unico contenente la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e dei relativi provvedimenti di liquidazione e opposizione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di un decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando il decreto abbia natura giurisdizionale e sia divenuto definitivo.
  • Il decreto giudiziale di liquidazione del compenso non rimane nella libera disponibilità del magistrato che lo ha emesso: dopo l’adozione può essere modificato o revocato soltanto mediante gli specifici rimedi previsti dall’ordinamento, sicché la sua definitività deve essere verificata in relazione all’eventuale proposizione di tali rimedi.
  • Per le istanze di liquidazione dei compensi soggette alla procedura telematica prevista dall’art. 37-bis d.l. n. 76/2020, il deposito e il caricamento del titolo sulla piattaforma SIAMM costituiscono la modalità prevista di comunicazione all’Amministrazione; non è necessaria un’ulteriore notificazione formale del titolo secondo modalità diverse.
  • Ai fini della condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la registrazione dell’istanza sulla piattaforma SIAMM, comprovante la ricezione da parte dell’Amministrazione, unita al decorso del termine di 120 giorni e all’assenza di opposizione al decreto, è sufficiente a consentire la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAmministrazione digitaleTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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