Cassazione Penale, Sentenza n. 48052/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame contro il decreto di sequestro probatorio del 21/02/2022 relativo a sette telefoni cellulari ritenuti provento di ricettazione. Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e) c.p.p., l'insussistenza dei presupposti per il sequestro: il provvedimento si sarebbe fondato solo sull'«anomalo possesso» degli apparecchi senza alcun accertamento della commissione del reato presupposto (ad esempio furto) e dunque la presunta provenienza illecita sarebbe mera supposizione; inoltre il ricorrente aveva prodotto documenti comprovanti l'acquisto di alcuni telefoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio, anche delle Sezioni Unite, che il decreto di sequestro probatorio deve avere una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalità di accertamento dei fatti; nel caso di ricettazione il sequestro deve essere fondato sulla necessità di accertare l'origine illecita degli oggetti. Nel caso concreto non risultava alcun elemento che attestasse la precedente sottrazione o altra condotta illecita da cui fosse derivato il possesso dei cellulari, né erano stati identificati presunti proprietari; il mero possesso, anche in numero anomalo, non è sufficiente a presumere la ricettazione e non può invertire l'onere della prova. Il tribunale della libertà aveva peraltro fatto riferimento all'ipotetica utilizzazione dei telefoni per altri reati (es. traffico di droga) non contestati. Avendo inoltre il ricorrente prodotto documenti di acquisto, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la restituzione dei sette telefoni cellulari al legittimo possessore.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La norma sulla ricettazione è stata interpretata nel senso che, per contestare la ricettazione in relazione al possesso di beni identificabili (es. per IMEI), è necessario almeno un principio di prova circa l'origine illecita degli stessi (es. precedente sottrazione). Il mero possesso anomalo non basta.
art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen.
Le censure svolte con riferimento a tali lettere (violazione di norme e insufficienza/contraddittorietà della motivazione) sono state ritenute fondate: la motivazione del decreto di sequestro risultava carente rispetto alla finalità di accertare l'origine illecita dei beni.
Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018 (Cassazione, giurisprudenza richiamata)
Principio richiamato: il decreto di sequestro probatorio, anche se riguarda cose costituenti corpo di reato, deve indicare in modo specifico la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti; applicato al caso di ricettazione impone che il sequestro sia giustificato dalla necessità di accertare l'origine illecita dei beni.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio deve essere motivato specificamente rispetto alla finalità di accertare l'origine illecita degli oggetti; motivazioni generiche o puramente descrittive non sono sufficienti.
- Nel procedimento per ricettazione il mero possesso di beni, anche con dati identificativi (IMEI) o in numero anomalo, non basta a legittimare la contestazione: l'accusa deve fornire almeno un principio di prova della provenienza illecita (es. indizi di furto, identificazione delle vittime).
- L'onere di fornire elementi che giustifichino il sequestro rimane a carico dell'accusa; la difesa può efficacemente contrastare il sequestro producendo documenti di acquisto o altri elementi di prova della lecita provenienza.
- Se la carenza motivazionale è insanabile e i presupposti per il sequestro mancano, la Corte può annullare il provvedimento senza rinvio e disporre la restituzione dei beni.
- Richiamare reati non contestati (es. traffico di droga) come giustificazione per il sequestro è insufficiente: le finalità indicate devono essere pertinenti e riferibili agli elementi effettivamente contestati e provati.
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