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Sentenza

Sentenza n. 3539/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - della comunicazione prot. 3209/2025 del 31 gennaio 2025 a firma del Responsabile dell’Unità operativa 6 Area Infrastrutture – Lavori pubblici e trasporti della Provincia di Lodi, di avvenuta approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della Sp 107 tra il Km 13+800 al 14+200 in Comune di Livraga, trasmessa a mezzo pec in data 31 gennaio 2025; - della Deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n. 26 del 19 dicembre 2024 recante approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di riqualificazione della Sp 107 tra il Km 13+800 al 14+200 in Comune di Livraga, e relativi elaborati progettuali; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalle ricorrenti, tra i quali: - la Determinazione Dirigenziale dell’Unità Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Lodi n. 66 del 23 febbraio 2023 di approvazione della conferenza dei servizi decisoria; - il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 21 febbraio 2022 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Benelli e relativi allegati; - il piano particellare di esproprio; - la Deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n. 65 del 23 settembre 2021 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione della Sp 107 tra il Km 13+800 al 14+200 in Comune di Livraga e relativi elaborati progettuali; atti impugnati con il ricorso principale, nonché - della comunicazione prot. 27463 del 12 agosto 2025, a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Lodi; - della comunicazione prot. 27462 del 12 agosto 2025, a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Lodi; - della comunicazione prot. 27460 del 12 agosto 2025, a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Lodi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalle ricorrenti, tra i quali: - la comunicazione prot. 21667 del 25 giugno 2025 a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Lodi notificata alla Sig.ra Piera Giovanna Sgariboldi recante avviso dell’avvio delle formalità per la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio; - la comunicazione pro. 16722 del 19 maggio 2025 a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Lodi notificata alla Sig.ra Chioda Alessandra recante avviso dell’avvio delle formalità per la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio; - la comunicazione prot. 16724 del 19 maggio 2025 a firma del Dirigente dell’Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Lodi notificata alla Sig.ra Chioda Maria recante avviso dell’avvio delle formalità per la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio; atti impugnati con i primi motivi aggiunti depositati in data 1.9.2025, nonché - del decreto n. 11 del 5 marzo 2026 emesso dal Dirigente Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Lodi recante l’occupazione d’urgenza ex art 22 bis Dpr 327/2001 delle aree in Comune di Livraga (LO) interessate dai lavori di riqualificazione della SP 107, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche se non conosciuti dalle ricorrenti, tra i quali le comunicazioni della Provincia di Lodi - Area Infrastrutture, Lavori Pubblici e Trasporti prot. 8079 del dell’11 marzo 2026, successivamente notificate alla Sig.ra Maria Chioda, alla Sig.ra Alessandra Chioda e alla Sig.ra Piera Giovanna Sgariboldi contenenti l’avviso di immissione in possesso per il giorno 22 aprile 2026 delle aree interessate dai lavori di riqualificazione della SP 107 in Comune di Livraga; atti impugnati con i secondi motivi aggiunti depositati in data 10.45.26 e per la condanna della resistente amministrazione provinciale al risarcimento in forma specifica o per equivalente dei pregiudizi patiti e patiendi dalle ricorrenti a causa degli atti in epigrafe, e del comportamento complessivamente tenuto.

Giustizia amministrativa202501164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di riqualificazione della SP 107, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché successivo decreto di occupazione d'urgenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie e società agricola)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato gli atti relativi alla riqualificazione della SP 107 nel Comune di Livraga, deducendo l'assenza dei presupposti urbanistici per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione della disciplina sulla progettazione delle opere pubbliche. In particolare, hanno evidenziato che la variante al PGT comunale aveva previsto un'opera viabilistica con superficie complessiva di circa 3.600 mq, mentre il progetto definitivo aveva coinvolto oltre 18.000 mq, con circa 15.000 mq di aree agricole oggetto di esproprio. È stata inoltre dedotta la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché la partecipazione dei proprietari non avrebbe riguardato adeguatamente la diversa e più ampia opera poi approvata, né sarebbe stata fornita una comunicazione completa circa l'eventuale apposizione del vincolo in sede di conferenza di servizi. Con i primi motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti relativi all'immissione in possesso e alla determinazione dell'indennità provvisoria; con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001. È stata altresì proposta domanda risarcitoria in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la variante al PGT del Comune avesse previsto l'opera e costituisse il presupposto urbanistico per il vincolo preordinato all'esproprio, sicché non era fondata la censura relativa alla totale assenza di conformità urbanistica. Ha tuttavia accolto le censure relative al travisamento dei presupposti, al difetto di istruttoria e alla violazione della partecipazione procedimentale. Dagli atti risultava infatti che la variante aveva considerato un'opera di circa 3.600 mq, mentre il progetto definitivo riguardava un intervento sostanzialmente diverso e notevolmente più esteso, con circa 15.000 mq di aree agricole espropriate. La Provincia non aveva adeguatamente esaminato né confutato le osservazioni delle interessate sul maggior consumo di suolo e sull'incremento delle superfici espropriate, e non poteva giustificare in giudizio, mediante argomentazioni difensive non presenti negli atti procedimentali, la rilevante difformità tra la previsione urbanistica e il progetto definitivo. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la partecipazione alla fase urbanistica e quella relativa alla progettazione e dichiarazione di pubblica utilità fossero autonome e necessarie: la partecipazione delle ricorrenti a una fase non poteva assorbire quella relativa a un progetto successivo sostanzialmente diverso. Anche nell'ipotesi in cui il vincolo fosse stato apposto mediante conferenza di servizi, l'avviso di avvio non aveva informato adeguatamente le proprietarie della possibile modifica delle previsioni urbanistiche e della localizzazione dell'opera, con conseguente violazione del contraddittorio. I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti impugnati erano stati annullati d'ufficio dalla Provincia. I secondi motivi aggiunti sono stati accolti per illegittimità derivata del decreto di occupazione d'urgenza. La domanda risarcitoria non è stata specificamente esaminata nel dispositivo; la pronuncia è resa salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato alle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 327/2001

    Il procedimento espropriativo richiede la previsione dell'opera nello strumento urbanistico o in atto equivalente, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dell'indennità.

  • art. 9 d.P.R. 327/2001

    La previsione dell'opera nello strumento urbanistico generale o in una variante determina la formazione del vincolo preordinato all'esproprio.

  • art. 10 d.P.R. 327/2001

    Quando l'opera non è prevista dallo strumento urbanistico generale, il vincolo può essere disposto mediante conferenza di servizi.

  • art. 11 d.P.R. 327/2001

    L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante conferenza di servizi richiede l'avviso di avvio del procedimento al proprietario interessato.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    La dichiarazione di pubblica utilità consegue, tra l'altro, all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'autorità espropriante o all'approvazione della variante mediante conferenza di servizi.

  • art. 16 d.P.R. 327/2001

    Gli atti della procedura espropriativa devono essere portati a conoscenza degli interessati secondo le forme previste, assicurando la partecipazione dei proprietari.

  • art. 17 d.P.R. 327/2001

    La comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo assolve agli adempimenti informativi previsti nella fase successiva del procedimento espropriativo, ma non sostituisce la partecipazione relativa alla fase di localizzazione e imposizione del vincolo.

  • art. 22-bis d.P.R. 327/2001

    Il decreto di occupazione d'urgenza è illegittimo in via derivata quando risultano illegittimi gli atti presupposti di approvazione dell'opera e di dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La conferenza di servizi decisoria semplificata può essere utilizzata per la localizzazione dell'opera, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo, ma deve rispettare le garanzie partecipative proprie della procedura espropriativa.

  • art. 23 d.lgs. 50/2016

    La progettazione deve essere preceduta dall'analisi e dalla valutazione delle diverse soluzioni progettuali, individuando quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività; nel caso concreto la censura è stata esaminata in relazione alla mancata considerazione della significativa variazione dell'opera.

Massime di principio

  • Nel procedimento espropriativo, la partecipazione del proprietario deve essere assicurata distintamente nella fase di localizzazione dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e nella fase di progettazione definitiva e dichiarazione di pubblica utilità; la partecipazione a una sola delle due fasi non è sufficiente quando il progetto successivo presenta modifiche sostanziali.
  • Quando il progetto definitivo di un'opera pubblica presenta un'estensione notevolmente maggiore rispetto a quella considerata nella variante urbanistica e nella precedente partecipazione degli interessati, l'amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria e fornire una motivazione adeguata sul maggior consumo di suolo e sulle superfici da espropriare; non è legittimo ricondurre automaticamente una modifica sostanziale alle fisiologiche variazioni progettuali.
  • Le giustificazioni della scelta progettuale devono risultare dagli atti del procedimento e non possono essere sostituite, per la prima volta, da argomentazioni difensive dell'amministrazione in giudizio, soprattutto quando esse contraddicono il contenuto degli atti partecipativi e delle determinazioni precedenti.
  • La comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio deve informare concretamente il proprietario sulla localizzazione dell'opera e sulla possibile modifica delle previsioni urbanistiche; una comunicazione riferita soltanto alla progettazione o alla dichiarazione di pubblica utilità non assicura il contraddittorio richiesto.
  • L'illegittimità degli atti di approvazione dell'opera e di dichiarazione di pubblica utilità si trasmette in via derivata al successivo decreto di occupazione d'urgenza.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoPiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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