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Sentenza

Sentenza del 10/02/2020 n. 1320 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 106/2020 - RISCOSSIONE - Atti di esecuzione - Termine superiore all'anno dalla notifica della cartella - Intimazione ad adempiere - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice d'appello ha accolto in parte l'appello: ha dichiarato la nullità dell'atto di pignoramento per mancata prova della regolarità della procedura prevista dall'art. 50 DPR 602/73; ha però dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito in quanto materia estranea al giudizio tributario; ha compensato le spese del doppio grado di giudizio per gravi ed eccezionali ragioni.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del pignoramento per omessa notifica dell'atto presupposto (cartella/ingiunzione di pagamento) e violazione dell'art. 50 DPR 602/73: il concessionario avrebbe potuto procedere dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, ma essendo trascorso oltre un anno dalla notifica avrebbe dovuto prima notificare un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 5 giorni; inoltre il ricorrente contestava la decisione di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il pagamento intervenuto dal terzo e riteneva sia dovesse essere deciso il merito sulla legittimità dell'atto e che, se ammesso, avrebbe potuto chiedere la restituzione di quanto indebitamente riscosso.

Norme richiamate

  • art. 50 DPR 602/73

    Il concessionario può procedere ad esecuzione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; se è trascorso oltre un anno da detta notifica può emettere il pignoramento solo dopo aver notificato un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 5 giorni.

    La Corte ha ritenuto che la normativa richiede la preventiva intimazione quando è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella e che la mancata prova dell'invio di tale avviso determina l'illegittimità (nullità) dell'atto esecutivo.

Massime di principio

  • Se dal momento della notifica della cartella di pagamento è trascorso oltre un anno, il concessionario deve preventivamente notificare un avviso con intimazione ad adempiere di almeno 5 giorni prima di procedere al pignoramento; in mancanza l'atto esecutivo è illegittimo.
  • Il carico della prova circa l'avvenuta osservanza delle formalità previste dall'art. 50 DPR 602/73 grava sull'ente creditore / concessionario: l'assenza di prova concreta comporta l'annullamento dell'atto di pignoramento.
  • Il giudice tributario chiamato a valutare un'impugnazione di atto di esecuzione fiscale deve pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato e non limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere per il pagamento intervenuto; la regolarità formale dell'esecuzione resta sindacabile anche se il terzo ha pagato.
  • La domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dal contribuente per somme riscosse in esecuzione può essere considerata estranea alla giurisdizione tributaria e quindi inammissibile davanti alla CTP, richiedendo eventualmente il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per il relativo profilo.
  • In caso di accoglimento parziale dell'appello, il giudice può compensare le spese tra le parti quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni.

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