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Sentenza

Sentenza n. 2034/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 277/2024, depositata e resa pubblica il 6 giugno 2024, Sez. Lavoro, r.g. 254/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 4 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 4 aprile 2025 (carta docente);

Giustizia amministrativa202504203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 277/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 4 marzo 2025. La sentenza civile aveva accertato, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e comunque ostacolata da ragioni concrete, considerata la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale o di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per ordinare l'esecuzione del giudicato civile nei confronti del Ministero.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è esclusa quando ricorrano ragioni ostative concrete, oltre al limite della manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza senza che il termine dilatorio costituisca più un ostacolo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR attribuisce tale facoltà anche al commissario ad acta.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nel giudizio presupposto; la sentenza di ottemperanza dà esecuzione al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'affidamento a SO.GE.I. e CONSAP delle attività relative alla predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    È richiamata per il principio secondo cui, nei confronti dell'amministrazione, l'astreinte può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative connesse alla specialità della posizione del debitore pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di ordinare all'amministrazione statale l'esecuzione del giudicato avente effetti economici.
  • Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi ordinari, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce dei vincoli organizzativi, procedurali, finanziari e dell'interesse pubblico coinvolto.
  • La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di una pluralità di strutture e soggetti, la rilevanza del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio riconosciuto possono integrare ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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