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Ordinanza

Ordinanza n. 376/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della Delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ODG aggiunto del 15 ottobre 2025 pratica num. 1213/CD/2025 con la quale, su proposta della III Commissione Consiliare, è stato attribuito alla dott.ssa Castaldo un punteggio di soli 13 punti per il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per “la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare” e del conseguenziale provvedimento ministeriale ove intervenuto; - delle delibere della III Commissione Consiliare di cui ai Verbali n. 4986 della seduta del 29/9/2025 e 4987 del 30/9/2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, intervenuti nel procedimento ivi compreso il bando di indizione della procedura pubblicato con bollettino prot. n. 1252 del 16/07/2025; - nonché ove necessario e per quanto di ragione dell’art. 31 della Circolare della Terza Commissione del CSM n. 13778 – Delibera del 24 luglio 2014, intitolato “Condizioni per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare”, nella parte in cui stabilisce che, per le domande di trasferimento, il punteggio aggiuntivo “è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza”.

Giustizia amministrativa202515270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Plenum del CSM che ha attribuito 13 punti nella procedura di trasferimento, negando il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare, nonché gli atti della Commissione e gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera del Plenum del CSM del 15 ottobre 2025, gli atti della III Commissione relativi alle sedute del 29 e 30 settembre 2025, il bando della procedura di trasferimento e, ove necessario, l’art. 31 della circolare della Terza Commissione del CSM del 24 luglio 2014. La contestazione riguarda il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare, subordinato dalla disciplina applicata alla circostanza che il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata nella sede di residenza o entro 100 chilometri da essa. Il testo dell’ordinanza dà atto della proposizione di plurimi motivi di ricorso, senza illustrarne il contenuto specifico né anticipare la valutazione di merito. La ricorrente ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati trasferiti al Tribunale di Napoli in forza della delibera contestata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare quanto alla fondatezza dell’impugnazione. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati trasferiti al Tribunale di Napoli per effetto della delibera impugnata, qualificandoli come controinteressati. Considerato l’elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del CSM, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., prescrivendo la pubblicazione dell’avviso, del testo integrale del ricorso e dell’ordinanza, dell’elenco dei controinteressati e delle indicazioni relative al procedimento. Il CSM dovrà mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, predisporre una sezione denominata “Atti di notifica”, inserire il relativo collegamento nell’home page e rilasciare alla ricorrente un’attestazione della pubblicazione con indicazione della data. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Il TAR ha inoltre fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 16 settembre 2026, ritenendo che la celere fissazione del merito assicuri adeguata tutela agli interessi contrapposti ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione sulle spese è stata rinviata al merito; gli oneri della pubblicazione saranno posti a carico della ricorrente con separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di fissare la sollecita trattazione del merito quando ciò assicuri un’adeguata tutela degli interessi delle parti; il TAR lo ha applicato fissando l’udienza pubblica di merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; la norma è stata applicata per notificare il ricorso ai numerosi magistrati controinteressati.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 31 della Circolare della Terza Commissione del CSM n. 13778 – Delibera del 24 luglio 2014

    è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza

    La disposizione, impugnata ove necessario, subordina il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell’unità familiare allo svolgimento da parte del coniuge di una stabile attività lavorativa nella sede di residenza o entro 100 chilometri.

Massime di principio

  • Quando un ricorso incide direttamente sulle posizioni di più soggetti beneficiari del provvedimento impugnato, tali soggetti devono essere considerati controinteressati e il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • Se il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo puntualmente contenuti, modalità e durata della pubblicazione.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti processuali essenziali, dell’elenco dei controinteressati e di un avviso contenente gli estremi del giudizio e una sintesi dei motivi di ricorso.
  • Il mancato compimento degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro i termini perentori stabiliti dal giudice può comportare l’improcedibilità del ricorso.
  • Nella fase cautelare, il giudice può preferire la sollecita fissazione dell’udienza di merito alla decisione immediata sulla sospensione, quando la trattazione ravvicinata del merito assicuri adeguata tutela agli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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