Cassazione Civile, Ordinanza n. 21879/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni lavoratori addetti come "comandanti smontanti turno su nave armata", i quali avevano chiesto il riconoscimento di un compenso parametrato all'indennità di reperibilità prevista dal CCNL Attività Ferroviarie. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che il personale a fine turno dovesse considerarsi in disponibilità/reperibilità sino al subentro del nuovo equipaggio, perché restava responsabile della nave e, secondo la valutazione testimoniale, poteva essere richiamato per emergenze notturne, con chiamata di altri comandanti solo in caso di mancato rintraccio del comandante smontante. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del CCNL di settore del 2002 e dell'art. 43 del CCNL del 1990, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ravvisare un obbligo di reperibilità: i lavoratori sarebbero stati contattati per primi, ma in caso di mancata reperibilità si sarebbero interpellati altri comandanti, sicché la motivazione impugnata avrebbe male interpretato le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione e falsa applicazione di norme collettive, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, e in particolare la valutazione delle testimonianze sulla sussistenza, nel caso concreto, di un obbligo di reperibilità. Poiché tale valutazione appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, il ricorso non denunciava un errore di diritto ma un'erronea ricognizione della fattispecie concreta. La società è stata quindi condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 74 del CCNL Attività Ferroviarie 2002
indennità di reperibilità secondo l'importo fissato
richiamato dalla Corte d'appello come base del compenso richiesto dai lavoratori; la Cassazione non entra nel merito interpretativo, rilevando soltanto che la doglianza mirava a contestare l'accertamento fattuale sull'esistenza dell'obbligo di reperibilità.
art. 43 del CCNL di settore 1990
invocato dalla ricorrente insieme all'art. 74 del CCNL 2002 per sostenere l'assenza di un obbligo di reperibilità nella fattispecie concreta.
art. 360, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, che restano riservate al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di contratto collettivo è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico e una diversa valutazione delle prove.
- L'accertamento circa la sussistenza, in concreto, di un obbligo di reperibilità o di disponibilità del lavoratore è questione di merito, fondata sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie, e non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti per gli errores in iudicando realmente attinenti all'interpretazione della norma.
- L'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le prove acquisite non integra violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma attiene al giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere gravata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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