Cassazione Civile, Ordinanza n. 32382/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 emesso nei confronti di una società concessionaria di autoveicoli. L'Ufficio contestava, da un lato, un'erronea riduzione dell'IVA sui bonus riconosciuti dalla casa madre e, dall'altro, l'indebita detrazione IVA in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con un soggetto terzo nell'ambito di cessioni intracomunitarie di autovetture. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente, la causa era stata cassata limitatamente alle operazioni soggettivamente inesistenti; riassunto il giudizio, la CTR aveva rigettato il ricorso della società. La contribuente impugnava con un primo ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'efficacia di giudicato di una decisione relativa all'annualità 2002, la motivazione apparente della sentenza di merito, l'omesso esame di fatti decisivi e l'illogicità della valutazione delle prove, anche alla luce di una sentenza penale favorevole. Parallelamente, la società aveva proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR, sostenendo il contrasto con altra decisione passata in giudicato; la CTR aveva accolto la revocazione, e l'Agenzia aveva a sua volta proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del giudicato esterno e dei limiti della sua efficacia espansiva tra annualità diverse.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza resa in sede di revocazione, ritenendo che il giudicato formatosi su un'annualità non fosse estensibile automaticamente all'anno d'imposta successivo in materia di IVA, poiché le contestazioni riguardavano operazioni soggettivamente inesistenti, intrinsecamente legate alle specifiche operazioni di ciascun periodo e prive di carattere permanente o pluriennale. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR n. 2920/2018 che aveva accolto la revocazione. Ha invece rigettato il ricorso della società contro la sentenza n. 2471/2017, ritenendo infondato il primo motivo sul giudicato esterno e inammissibili gli altri motivi, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito sotto la veste di vizi motivazionali o di omesso esame, nonostante la CTR avesse fornito una motivazione ampia, coerente e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Le spese sono state poste a carico della contribuente per il ricorso accolto dell'Agenzia, con compensazione delle spese del giudizio d'appello e nessuna statuizione sulle spese del ricorso della contribuente per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019
La sospensione di nove mesi si applica solo al termine di impugnazione che scade nel periodo indicato; se la sentenza è notificata e decorre il termine breve, la sospensione opera su tale termine, non su quello lungo non ancora maturato.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno in materia tributaria non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi; produce effetti vincolanti solo per fatti o qualificazioni con carattere di permanenza o pluriennalità.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato opera nei limiti propri dell'accertamento compiuto e non consente di riesaminare indiscriminatamente questioni relative ad annualità diverse.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato utilizzato per denunciare la falsa applicazione delle norme sul giudicato e sulla sua efficacia nel processo tributario.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione; non basta contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori o la sufficienza della motivazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per il vizio di omesso esame è necessario indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale della sua discussione e la decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente deve rispettare gli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno formatosi su un'annualità non si applica automaticamente alle annualità successive: l'efficacia vincolante è limitata ai soli accertamenti relativi a fatti, qualificazioni o elementi costitutivi dotati, per legge o per struttura, di durata permanente o pluriennale.
- Le operazioni soggettivamente inesistenti, essendo legate a specifiche cessioni e a un quadro fattuale variabile da anno a anno, non integrano di regola un fatto permanente idoneo a fondare l'estensione del giudicato a periodi d'imposta diversi.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una normativa speciale si applica al termine effettivamente in corso; se la sentenza viene notificata e decorre il termine breve, occorre verificare la sovrapposizione temporale con la disciplina sospensiva sulla base di quel termine, non di quello lungo non ancora rilevante.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza sia priva di un ragionamento riconoscibile o presenti un apparato argomentativo obiettivamente incomprensibile; non è consentito usare tale vizio per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e non si identifica con l'omessa confutazione di singoli elementi di prova o con la pretesa insufficienza della motivazione.
- Se il giudice di merito valuta complessivamente gli indizi, le prove documentali e le risultanze anche penali, e spiega perché ritiene non credibile la tesi difensiva, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
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