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Sentenza

Sentenza n. 1643/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dalla Rappresentanza diplomatica Italiana a New Delhi con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente di visto per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202514653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dalla Rappresentanza diplomatica italiana a New Delhi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Rappresentanza diplomatica italiana a New Delhi relativo alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, a seguito di un procedimento di riesame in autotutela, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto. Non risultano esposti nel testo i vizi di legittimità specificamente dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La controversia è stata definita integralmente ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., dopo l'avviso alle parti della possibile decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    sopravvenuto rilascio del visto per studio in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    Il sopravvenuto soddisfacimento integrale della pretesa azionata consente di definire la controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    la possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, del visto richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa sostanziale dedotta con il ricorso.
  • Quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente mediante riesame in autotutela durante il processo, il giudice può definire la controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame dei vizi dedotti contro l'atto originario.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto rilascio del titolo richiesto, le spese di lite possono essere poste a carico dell'Amministrazione che ha adottato l'atto inizialmente lesivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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