Cassazione Penale, Sentenza n. 39810/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di tre immobili ritenuti nella disponibilità di Andrea Sassetti nonostante siano formalmente intestati a societa' terze. Gli argomenti principali sono: 1) vizio di notificazione per mancata ricezione dell'avviso di deposito tardivo; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della pericolosita' sociale cd. generica ai sensi del d.lgs. n.159/2011 (contestando l'utilizzo di segnalazioni e provvedimenti riferiti a terzi, la ricorrenza temporale dei fatti rispetto alle date di acquisto degli immobili, e la mancata considerazione di pronunce assolutorie o di archiviazione); 3) contestazione dell'intestazione fittizia e della reale disponibilita' degli immobili (Ti Max reclama la proprieta' del capannone; Blu s.r.l. difende la titolarita' dell'appartamento e la regolarita' del diritto di abitazione; Red s.r.l. denuncia errori procedurali nella trasmissione dell'appello che avrebbero reso l'impugnazione ammissibile).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi essenziali: 1) la contestata notifica e il presunto mancato avviso di deposito non hanno pregiudicato il decorso dei termini, poiche' il provvedimento e' stato trasmesso tramite il sistema di notificazione telematica (SNT/PEC) e ha portato a conoscenza integrale del contenuto; 2) nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge e molte doglianze erano rimaste aspecifiche o attinenti a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione; 3) la Corte ha ritenuto correttamente provata la pericolosita' sociale di tipo generico di Sassetti nel periodo 1991-2013, con ripetute condotte di evasione fiscale e bancarotta fraudolenta e con consistente debito fiscale accertato, nonche' con ripetuti trasferimenti formali degli immobili senza prova dei pagamenti e con uso di societa' schermo; 4) i beni oggetto di confisca sono ricompresi nel periodo di manifestazione della pericolosita' e sono stati ritenuti frutto o reimpiego di profitti illeciti, per cui non rileva in questo contesto la sola portata di archiviazioni o di singole pronunce non irrevocabili; 5) il gravame di Red s.r.l. era gia' inammissibile in primo grado per trasmissione dell'appello all'ufficio errato (Corte d'appello anziche' Tribunale) ai sensi della normativa emergenziale e, quindi, l'impugnazione per cassazione e' priva di presupposti. Nel complesso le censure dei ricorrenti sono state ritenute generiche, inammissibili o manifestamente infondate e la confisca e' stata confermata.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b) definisce i soggetti ritenuti socialmente pericolosi come coloro che "vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose"; art. 24, comma 1 si riferisce ai beni che sono frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego
La Corte ha applicato la categoria della pericolosita' generica (art. 1, lett. b) per ritenere confiscabili beni acquistati o reinvestiti nel periodo di manifestazione della pericolosita'. L'art. 24 e' stato invocato come base per la confisca dei beni considerati proventi o reimpiego di profitti illeciti
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) (motivi di ricorso per cassazione); art. 175, comma 1 (restituzione nel termine)
La Corte ha richiamato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione e' limitato a questioni di legge (art. 606 c.p.p.) e che la richiesta di restituzione nel termine deve trovare presupposti specifici (art. 175 c.p.p.), non riscontrati nel caso
Art. 512-bis del Codice Penale
norma sul reato di intestazione fittizia
La pronuncia di archiviazione relativa a un procedimento per intestazione fittizia non impedisce automaticamente la valutazione degli stessi fatti in sede di prevenzione; la Corte ha ribadito che solo una sentenza irrevocabile di assoluzione ostacola l'utilizzazione della condotta come elemento indiziante
Legge n. 176 del 2020
art. 24, comma 6-ter e commi successivi (norme sulla trasmissione telematica delle impugnazioni in periodo emergenziale)
La norma impone che l'impugnazione trasmessa tramite pec sia indirizzata all'ufficio del giudice a quo e prevede la sanzione dell'inammissibilita' se inviata all'ufficio giudiziario errato; la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello di Red s.r.l. per violazione di tali disposizioni
Codice di procedura penale
art. 582, comma 2 e art. 591 (richiamati dalla giurisprudenza e dalla normativa emergenziale)
Richiami utilizzati a spiegare i meccanismi di trasmissione degli atti e le conseguenze processuali dell'invio all'ufficio errato
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione per misure patrimoniali l'impugnazione in Cassazione e' limitata a questioni di legge: censure di fatto o generiche sono inammissibili
- La notifica telematica che trasmette integralmente il provvedimento (SNT/PEC) e' idonea a far decorrere i termini e sostituisce, nella pratica, il mero avviso di deposito
- Per la confisca di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011 (pericolosita' generica) e' necessario dimostrare: a) condotte illecite abituali che hanno prodotto profitti; b) correlazione temporale tra periodo di pericolosita' e acquisto dei beni; c) impossibilita' di provare la lecita provenienza o che i beni costituiscono reimpiego dei proventi illeciti
- Il giudice della prevenzione puo' valutare elementi provenienti da procedimenti non definitivi o archiviati; solo una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce che una condotta sia considerata indiziante
- Le intestazioni societarie formali non escludono la disponibilita' del prevenuto se emergono elementi che dimostrano controllo effettivo o assenza di pagamenti documentati: la disponibilita' indiretta e' estesa e valutata sul complesso degli elementi
- Errori procedurali nella trasmissione telematica dell'impugnazione (invio all'ufficio errato) possono comportare l'inammissibilita' dell'appello, salvo prova di ritrasmissione tempestiva o di giustificato impedimento
- Nelle impugnazioni e' fondamentale specificita' e documentazione: affermazioni apodittiche sulla proprieta' o sul pagamento non contrastano la motivazione di merito se non corredate da prove
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