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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45979/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (emessa nel 2017), chiedendo la retrodatazione della misura al 2016 (data di esecuzione di un precedente provvedimento cautelare relativo ai reati di favoreggiamento della latitanza e procurata inosservanza di pena nel procedimento cd. "Spazio di libertà"), sostenendo che la partecipazione associativa è provata dalle condotte poste in essere in favore di Giuseppe Crea e che, dunque, tutti gli elementi che giustificavano la custodia erano già acquisiti al tempo del primo provvedimento.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che Trimboli è stato colpito da due distinti titoli cautelari (2016 per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena; 2017 per partecipazione ad associazione mafiosa). Ha ritenuto che il reato associativo abbia natura permanente e che le contestazioni in forma "aperta" legittimino, in mancanza di elementi difensivi concreti, la presunzione della prosecuzione della militanza anche oltre la data del primo provvedimento cautelare; ha escluso altresì che sia provato, rispetto alla posizione del ricorrente, un unico progetto criminoso che comprendesse sin dall'inizio anche i reati di favoreggiamento. L'assenza di allegazioni difensive idonee a dimostrare l'interruzione dell'apporto del ricorrente alla consorteria ha reso insussistente la domanda di retrodatazione. Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare; applicata valutando la presunzione di continuità della partecipazione associativa e l'onere difensivo di dimostrare l'interruzione della condotta partecipativa

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019 (Alfano)

    «In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi»

    Principio applicato dal Collegio: esiste una presunzione relativa di prosecuzione della militanza dopo la prima misura, ma la presunzione è superabile solo con elementi concreti e specifici posti dalla difesa

  • Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020 (Ciancio)

    Conferma l'orientamento secondo cui, nelle contestazioni in forma aperta, occorrono elementi probatori concreti per ritenere interrotta la partecipazione associativa e quindi per consentire la retrodatazione

  • Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 (Flandina)

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per sottolineare la ratio della normativa e il principio per cui la separazione delle contestazioni e l'autonomia delle posizioni individuali non rendono automaticamente illegittimo il successivo provvedimento cautelare

Massime di principio

  • La contestazione "a catena" per reato associativo crea una presunzione relativa di continuità della partecipazione, ma tale presunzione è superabile solo con allegazioni e prove concrete che dimostrino l'interruzione dell'apporto al sodalizio
  • La retrodatazione della misura cautelare è consentita solo se la difesa fornisce elementi idonei a confutare la presunzione di prosecuzione della militanza; la mera deduzione teorica non è sufficiente
  • La circostanza che un altro imputato abbia ottenuto, in giudizio di merito, il riconoscimento di una connessione qualificata fra reati non vincola automaticamente il giudice procedente o il riesame rispetto alla posizione di ciascun imputato; ogni posizione va valutata sulle specifiche coordinate fattuali
  • La separazione delle contestazioni in procedimenti distinti non implica di per sé responsabilità del pubblico ministero o illegittimità del successivo trattamento cautelare: occorre valutare la scelta processuale alla luce delle prove e delle esigenze cautelari
  • In caso di richiesta di declaratoria di inefficacia o retrodatazione, la difesa ha l'onere di proporre elementi fattuali concreti (es. prova di cessazione dei rapporti, fatti obiettivi che dimostrino allontanamento dal sodalizio) per vincere la presunzione della prosecuzione della condotta associativa

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