Sentenza n. 2338/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di una piscina, della relativa terrazza e struttura pertinenziale, nonché di opere connesse a un mutamento di destinazione d’uso; successiva determinazione di rigetto di una domanda di condono edilizio e di una domanda di permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino, deducendo violazione dell’art. 38 della legge n. 47/1985, sviamento, travisamento e difetto di motivazione, sul presupposto che il Comune non avesse previamente definito le pratiche di condono e di sanatoria pendenti. Con motivi aggiunti hanno impugnato il provvedimento del 17 novembre 2025 che ha respinto la domanda di condono del 2004 e confermato il rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria del 2019. Hanno dedotto travisamento e sviamento quanto alla ritenuta tardività e incompletezza della documentazione integrativa, illogicità della decisione rispetto a un precedente parere favorevole condizionato, nonché violazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985, dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, del d.P.R. n. 31/2017, dell’art. 14 della legge n. 241/1990 e dell’art. 17, comma 6, della legge regionale siciliana n. 4/2003, sostenendo la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono e la necessità di una valutazione autonoma della compatibilità paesaggistica. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione, interesse e contraddittorio, deducendo che le istanze erano state presentate dai precedenti proprietari e che si fosse formato il silenzio-rigetto sulle pratiche.
La decisione
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari del Comune, riconoscendo alle ricorrenti legittimazione e interesse in quanto proprietarie attuali delle opere e destinatarie dell’ordinanza. Gli originari proprietari sono stati considerati al più cointeressati, non controinteressati necessari. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato accolto parzialmente. Quanto alle opere comprese nella domanda di condono edilizio del 2004, il Comune non poteva ordinarne la demolizione prima di avere definito espressamente la relativa istanza. Il silenzio-assenso non si era formato, poiché mancavano documenti essenziali, tra cui l’attestazione di compatibilità paesaggistica e gli elaborati grafici e tecnici; tuttavia, proprio per tale mancanza, l’amministrazione avrebbe dovuto concludere previamente il procedimento di condono, cosa avvenuta soltanto con il provvedimento del 17 novembre 2025, successivo all’ordinanza di demolizione. L’ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alle opere oggetto del condono del 2004, restando salvo il successivo esercizio del potere repressivo dopo la definizione negativa della pratica. Quanto alle opere oggetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria del 2019, il Collegio ha ritenuto formato il silenzio-rigetto allo scadere dei sessanta giorni previsti dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, essendo stata richiesta un’integrazione documentale non completata. La successiva richiesta di integrazione del 2025 non ha potuto rimuovere il silenzio-rigetto già formatosi; il provvedimento del 17 novembre 2025 ha avuto, per tale parte, natura di mera conferma. L’ordine di demolizione relativo a piscina, terrazza e struttura pertinenziale è stato pertanto ritenuto legittimo. Il ricorso per motivi aggiunti è stato integralmente respinto: la documentazione era comunque incompleta per la mancanza del parere della Soprintendenza e non si era formato alcun silenzio-assenso sul parere paesaggistico, trattandosi di inerzia degli interessati nel completare la documentazione. Spese parzialmente compensate; per la parte residua le ricorrenti sono state condannate a versare al Comune euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 l. 47/1985
La demolizione di opere interessate da una domanda di condono non può essere disposta prima della definizione della domanda; l’amministrazione deve previamente concludere il relativo procedimento.
art. 32, comma 37, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si forma in mancanza delle condizioni e della documentazione necessarie, compresa quella relativa alla compatibilità paesaggistica.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata
Il decorso del termine di sessanta giorni determina il silenzio-rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria; una successiva richiesta di integrazione non elimina automaticamente l’effetto già prodottosi.
art. 32 l. 47/1985
La definizione della domanda di condono richiede il completamento della documentazione necessaria, inclusa quella relativa ai vincoli paesaggistici.
art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004
La disciplina del parere paesaggistico non consente di ritenere formato il silenzio-assenso quando il procedimento non è utilmente avviato per l’incompletezza della documentazione imputabile agli istanti.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina dei procedimenti edilizi e dei relativi effetti del silenzio, ma non applicato in senso favorevole dal Collegio.
art. 17, comma 6, l.r. Sicilia n. 4/2003
Richiamato con riferimento alla domanda di condono, senza che il Collegio ne abbia accolto l’interpretazione prospettata dalle ricorrenti.
Massime di principio
- L’amministrazione non può adottare un’ordinanza di demolizione relativamente a opere comprese in una domanda di condono edilizio ancora non definita: anche quando il silenzio-assenso non si sia formato per l’incompletezza della documentazione, occorre prima concludere espressamente il procedimento di condono e solo dopo adottare le misure repressive.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si forma quando mancano documenti essenziali richiesti dalla disciplina applicabile, tra cui l’attestazione di compatibilità paesaggistica e gli elaborati tecnici necessari.
- La domanda di permesso di costruire in sanatoria è soggetta al silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001; una richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione a distanza di anni non rimuove automaticamente il silenzio-rigetto già formatosi.
- La successiva attività amministrativa può assumere natura di mera conferma del silenzio-rigetto quando non introduca una nuova istruttoria e si limiti a ribadire l’esito tacito già prodotto.
- L’ordine di demolizione ha natura reale e può essere legittimamente adottato nei confronti del proprietario attuale o del soggetto che dispone del bene, anche se diverso dall’autore materiale dell’abuso; i rapporti interni tra proprietario ed esecutore dell’opera non incidono sulla legittimità della misura.
- Non si forma il silenzio-assenso sul parere paesaggistico quando l’inerzia dipende dal mancato completamento, da parte degli interessati, della documentazione necessaria per l’esame della pratica.
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