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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 2990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Contributi consortili - "Piano di classifica" e "Perimetro di contribuenza" - Presupposto impositivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il presupposto impositivo dei contributi consortili, sostenendo in particolare che il piano di classifica e il perimetro di contribuenza non fossero allegati alla cartella o che non fosse dimostrato uno specifico vantaggio diretto e immediato arrecato al proprio fondo.

La decisione

La pretesa contributiva è stata ritenuta fondata quando esistono un piano di classifica e un perimetro di contribuenza validamente approvati. Tali atti non devono necessariamente essere allegati alla cartella di pagamento, potendo essere richiamati per relationem in quanto conoscibili dal contribuente. In presenza di tali presupposti, il vantaggio diretto e immediato per il fondo è presunto; spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria dell’assenza di beneficio. L’esito è pertanto favorevole al consorzio, salvo che il contribuente dimostri concretamente l’inesistenza del vantaggio o vizi degli atti impositivi.

Norme richiamate

  • Art. 7, D.Lgs. n. 546/1992

    Rileva per i poteri istruttori e per la disponibilità della documentazione nel processo tributario; il contribuente può contestare la pretesa, ma deve fornire la prova dei fatti impeditivi o contrari al beneficio presunto.

  • Art. 860 c.c.

    Costituisce la base civilistica dell’obbligo dei proprietari di contribuire alle spese necessarie per l’esecuzione, conservazione e manutenzione delle opere di bonifica dalle quali deriva un beneficio ai fondi.

  • Art. 10, R.D. n. 215/1933

    Collega la contribuzione consortile al beneficio arrecato agli immobili dalle opere di bonifica e fonda il criterio della ripartizione delle spese secondo il vantaggio conseguito.

  • Cassazione, Sezioni Unite, nn. 20009/2008, 26010/2008 e 26012/2008

    Affermano che, in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza, il beneficio diretto e immediato per il fondo può essere presunto, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

  • Cassazione, nn. 13166/2014, 25080/2014, 24064/2014, 4671/2012, 9099/2012 e 21181/2014

    Consolidano l’orientamento secondo cui gli atti consortili possono essere richiamati per relationem e non devono necessariamente essere allegati alla cartella, purché siano conoscibili e consentano al contribuente di comprendere la pretesa.

Massime di principio

  • La presenza di un piano di classifica e di un perimetro di contribuenza validamente approvati rafforza la legittimità della richiesta di contributi consortili.
  • Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza non devono necessariamente essere materialmente allegati alla cartella, se sono richiamati e accessibili al contribuente.
  • Il beneficio per il fondo è normalmente presunto sulla base degli atti consortili; il contribuente deve dimostrare in concreto che il proprio immobile non riceve alcun vantaggio diretto e immediato.
  • La contestazione generica dell’assenza di beneficio o della mancata allegazione degli atti, da sola, è normalmente insufficiente.
  • Per contestare efficacemente il contributo occorre verificare la validità e conoscibilità del piano di classifica, la corretta inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza, il calcolo del contributo e l’eventuale prova concreta dell’assenza di beneficio.

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